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Ordinanza — n. 22415/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding restitution of legal fees after a reference judgment is extinguished by cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Guglielmo Guerra's appeal against the Rimini Tribunal's decision to admit his legal fees into the bankruptcy estate of Garage Azzurro s.r.l. Guerra argued that the Tribunal failed to order restitution of registration fees and misapplied bankruptcy privilege rules. The court held that while the reference judgment was extinguished, the registration tax liability remained valid at the time of the appeal, and the fees constituted an unjust enrichment rather than professional compensation.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. proc. civ.; Art. 2751-bis cod. civ.: The extinction of a reference judgment due to cassation does not erase the tax liability incurred on the judgment at the time of the appeal, and unjust enrichment payments do not qualify for professional privilege.

Parole chiave

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extinction of reference judgment unjust enrichment restitution bankruptcy estate admission registration tax liability professional privilege scope recupero delle spese esecutive indennità di patrocinio spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. proc. civ.
Quando, a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l'estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa consegue, ai sensi dell'art. 393 cod.
Art. 2751-bis cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod.
Art. 37 d.P.R. 131/1986
Caducazione che, tuttavia, non fa venirmeno l’esistenza, al momento della pronunzia della sentenza d’appello poi cassata, del presupposto dell’imposta di registro su atti giudiziari di cui all'art. 37 d.P.R. 131/1986, costituito dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
artt. 393 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 393 cod. proc. civ.
art. 393 cod. proc. civ
Quando, a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l'estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa consegue, ai sensi dell'art. 393 cod.
art. 37 d.P.R. 131/1986
Caducazione che, tuttavia, non fa venirmeno l’esistenza, al momento della pronunzia della sentenza d’appello poi cassata, del presupposto dell’imposta di registro su atti giudiziari di cui all'art. 37 d.P.R. 131/1986, costituito dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
art. 2751-bis cod. civ
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12262/1995
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23897-2021 proposto da: GUERRA GUGLIELMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO GARAGE AZZURRO s.r.l. IN LIQUIDAZIONE; -intimata - avverso il decreto n. cronol. 8344/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 23/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che: Ric. 2021 n. 23897 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 -2- 1. Questa Corte, con ordinanza n. 14300/2018, cassava con riferimento ai motivi accolti la sentenza del Tribunale di Rimini n. 106/2014, nella parte in cui aveva ritenuto che la statuizione del Giudice di Pace della stessa città n. 1017/2011, essendo stata pronunciata secondo equità, fosse appellabile nei limiti previstidall’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.. La causa, tempestivamente riassunta davanti al giudice del rinvio, veniva interrotta a causa del fallimento dell’appellata Garage Azzurro s.r.l., senza essere poi proseguita dall’appellante Avv.

Guglielmo Guerra o dalla curatela del fallimento.

2. Il giudice delegato al fallimento di Garage Azzurro s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 19.514,05 vantato dall’Avv. Guerra a titolo di restituzione di quanto egli aveva pagato a Garage Azzurro s.r.l. in bonisper spese di lite e somme liquidate a titolo di responsabilità aggravata in esecuzione delle sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Rimini.

3. Il Tribunale di Rimini, a seguito dell’opposizione proposta dall’Avv. Guerra, reputava che l’estinzione del giudizio di rinvio avesse fatto venir meno i titoli in forza dei quali Garage Azzurro s.r.l. aveva ottenuto il pagamento delle spese di lite, disponendo, di conseguenza, l’ammissione al passivo in sede chirografaria della somma di € 8.332,77 indebitamente corrisposta dall’opponente.

4. Per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 luglio 2021, ha proposto ricorso l’Avv. Guglielmo Guerra prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Garage Azzurro s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che:

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 393 cod. proc. civ. e 2041 cod. civ., perché il Tribunale, pur riconoscendo che l’opponente aveva diritto alla Ric. 2021 n. 23897 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -3- restituzione delle spese legali versate a Garage Azzurro in bonis , ha omesso di ordinare la restituzione anche delle somme corrisposte a titolo di registrazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 106/2014, pari a € 226,25, nonostante tale importo fosse stato documentato e richiesto sia in sede di ammissione al passivo, sia in sede di opposizione.

6. Il motivo non è fondato. Quando, a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l'estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa consegue, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con caducazione di tutte le altre sentenze eventualmente emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (Cass.12262/1995). Caducazione che, tuttavia, non fa venirmeno l’esistenza, al momento della pronunzia della sentenza d’appello poi cassata, del presupposto dell’imposta di registro su atti giudiziari di cui all'art. 37 d.P.R. 131/1986, costituito dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione. L’importo del contributo versato a tale titolo non costituiva, quindi, un indebito da ricomprendere all’interno delle somme dovute in restituzione all’odierno ricorrente in conseguenza della caducazione della statuizione emessa nel corso del procedimento che poi si è estinto.

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod. civ., in quanto il Tribunale, nell’ammettere il credito al passivo con collocazione chirografaria, non ha tenuto conto della natura dell’indebito, in quanto la somma era stata versata alla società poi fallita a rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte sulla base di un titolo giudiziale.

8. Il motivo non è fondato. Ric. 2021 n. 23897 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -4- Invero, il privilegio di cui all’art. 2751 - bis , n. 2, cod. civ. compete al professionista o al prestatore d’opera per il compenso a cui questi ha diritto in conseguenza delle prestazioni da lui stesso rese e non può, quindi, essere esteso a quanto dovuto in restituzione per somme indebitamente corrisposte alla controparte processuale a ristoro delle spese di lite, dato che tali somme costituiscono, come ha correttamente rilevato il collegio dell’opposizione, un indebito oggettivo e non un compenso per l’opera professionale prestata dall’istante. In altri termini, il privilegio in parola intende dare tutela al lavoro personale svolto ed assiste il credito non in quanto correlato in qualche modo a spese giudiziali, ma soltanto nel caso in cui sia vantato dal professionista per proprie prestazioni.

9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu