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Ordinanza — n. 22402/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bank's appeal, upholding the zero-balance principle when account documents are incomplete.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22402/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the bank's appeal against a lower court ruling that applied the zero-balance principle due to incomplete account documentation. The bank argued that the customer bore the burden of proving the validity of their claims rather than the bank proving the debt. The court rejected this, citing established precedent that in banking disputes with missing records, the initial balance must be zeroed out when neither party provides sufficient evidence for the disputed period.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; In banking current account disputes with missing statements, the initial balance must be zeroed out when neither party proves the debt or credit for the undocumented period.

Parole chiave

Generato dall'IA
zero balance principle banking current account burden of proof incomplete documentation civil code article 2697 account reconciliation cassation appeal compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
Con l'unico motivo di ricorso la banca censura l'intendimento enunciato dal decidente di merito, asseritamente assunto in violazione dell'art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
Con l'unico motivo di ricorso la banca censura l'intendimento enunciato dal decidente di merito, asseritamente assunto in violazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 29/10/2020, n. 23852
Cass., Sez. VI-I, 5/08/2021, n. 22387
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22807-2021 proposto da: BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria per conto di BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA N 97, presso lo studio dell'avvocato BATTARIO LUCIANA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CASIERE; -ricorrente - contro SIMONE D'ERRICO SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato SIMONE ATTIANESE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TANGARI; -controricorrente - Ric. 2021 n. 22807 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 343/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Bper Credit Management scpa ricorre per cassazione con un unico mezzo, a cui resiste con controricorso la s.r.l. Simone D'Errico, avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bari, in riforma della contraria decisione di primo grado, ha accolto la domanda della società intesa alla ripetizione delle somme indebitamente introitate dalla banca a titolo di interessi, commissioni e competenze non dovute applicando,in ragione della riconvenzionale dispiegata dalla banca e, quindi, in presenza di domande contrapposte, e considerata l'incompletezza della documentazione prodotta da parte attrice, il principio dell'azzeramento dei saldi di conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l'unico motivo di ricorso la banca censura l'intendimento enunciato dal decidente di merito, asseritamente assunto in violazione dell'art. 2697 cod. civ. , poiché, alla luce anche di più recenti determinazioni adottate da questa Corte, segnatamente con sentenza 29575/2020, era onere del correntista comprovare la fondatezza delle proprie pretese, non rendendosi applicabile il principio regolatore richiamato nella sentenza impugnata , il c.d principio del saldo zero , posto che, in caso di incompletezza della documentazione offerta in supporto dal correntista,la prova può essere data anche a mezzo di altri elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo di tempo non documentato non sussiste o è inferiore.

3. Il motivo non ha fondamento. Ric. 2021 n. 22807 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -3- Come bene ha ritenu to la Corte d'Appello, regolando la specie nei termini contestati dalla ricorrente, questa Corte, sul filo di un insegnamento dipanatosi a margine delle azioni di accertamento negativo del credito in cui il convenuto svolga domanda riconvenzionale, ha enunciato, con riferimento al contenzioso in materia bancaria originato dalla nullità di talune clausole regolanti i rapporti con la clientela, il principio, fatto proprio anche dal decidente, secondo cui «nei rapporti bancari di conto corrente,una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» (Cass., Sez. I, 29/10/2020, n. 23852).

4. Ora, premesso che questo concetto non è rimasto isolato anche a successivamente al precedente indicato dallaricorrente (Cass., Sez. VI- I, 5/08/2021, n. 22387) esso non appare affatto in contrasto con la decisione della Corte territoriale.E' vero che nell'occasione la Corte si è pronunciata su una fattispecie analoga nei presupposti a quella in esame, dato che alla domanda del correntista aveva resistito la banca in riconvenzionale; ma in quel caso la Corte d'Appello,adita dall’istituto di credito, non si era basata sul principio dell'azzeramento dei saldi, Ric. 2021 n. 22807 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -4- ma aveva fatto ricadere sulla banc a la incompletezza della documentazione prodotta in giudizio, sicché del tutto rettamente si è cassata la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ., risultando infatti questa erronea prim'ancora che si rendesse applicabile il principio a cui si è qui rettamente richiamatala Corte barese.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comm a 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor