Court allows tax appeal, ruling that endo-procedural hearing is mandatory for all tax assessments to avoid act invalidity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a tax assessment due to lack of a prior hearing. The Regional Commission had applied a general rule requiring such hearings for all assessments, citing Supreme Court precedent. However, the Court clarified that while the hearing is mandatory for harmonized EU taxes, it is only strictly required for non-harmonized taxes if specifically mandated by law, and the Regional Commission erred by applying this blanket rule to all cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 7, L. 212/2000; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The endo-procedural hearing is mandatory for the validity of tax assessment acts in all cases, regardless of whether the tax is harmonized under EU law, unless specific statutory exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8426-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LIBERATORE MARCO; intimato - avverso la sentenza n. 473/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 08426 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- r.g. 8426/2020 Agenzia delle entrate c/ Marco Liberatore Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, che su impugnazione da parte di Marc:o Liberatore, di avvisi di accertamento IRPEF e IVA, per l'anno 2009, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR ha ritenuto che la preventiva instaurazione del contraddittorio è stata ritenuta dalle Sezioni Unite (Cass. 24823/2015) quale obbligo generale di cui è gravata l'Amministrazione finanziaria, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto.
Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali, ha confermato la correttezza della sentenza gravata. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Col l'unico articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.12, comma 7, L. 212/2000 sotto il duplice profilo delle imposte dirette e dell'Iva, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c. per avere la CTR ritenuto necessario il preventivo contraddittorio per qualunque tipologia di accertamento, pena la nullità dell'atto. L1 II motivo è fondato. 1.2 Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875;
Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). Nel caso di specie si tratta di accertamento c.d. «a tavolino», fondato sull'esame della documentazione richiesta dall'Ufficio al contribuente,0 2. La sentenza impugnata, che ha annullato tout court l'avviso di accertamento per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.
3. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR del Molise, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Molise, in diversa composizione. Roma, 10 maggio 2022 Il Presidente Dott. A t icritrti