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Ordinanza — n. 22337/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund for judges by rejecting non-fiscal delay as ordinary payment lag.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22337/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding a judge's tax refund. The lower court had recognized a right to reimbursement under separate taxation but deemed the payment delays for late 2013 and 2014 non-fiscal. The Supreme Court reversed this, ruling that delays under six months are considered physiological and do not justify ordinary taxation rates.

Regesto Legislator

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Art. 50, c. 1 lett. f) TUIR; Art. 17 c. 1 lett. b) TUIR: A payment delay justifying separate taxation must be non-physiological; delays under six months are considered normal administrative dynamics and preclude the application of the separate tax regime.

Parole chiave

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taxation separate regime judicial emoluments payment delay physiology ordinary taxation rate tax refund claim fiscal delay criteria administrative payment lag ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 50, c. 1 lett. f) TUIR (DPR n. 917/86)
Art. 13 d.lgs. n. 545/1992
Artt. 51 e 52 TUIR
Art. 17 c. 1 lett. b) TUIR
Art. 360 n. 3 c.p.c.
b) TUIR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il regime tributario applicabile agli emolumenti arretrati corrisposti ai giudici tributario non è sempre quello della tassazione separata, dovendosi verificare in concreto le ragioni del ritardo che, se fisiologico, impone l'applicazione del regime di tassazione ordinaria.
art. 384 comma 2 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 3581/2020
Cass. nr. 3581/2020 :3582, 3583, 3584 e 3585/ 2020; conf.
Cass. nr. 3582/2020
Cass. nr. 3583/2020
Cass. nr. 3584/2020
Cass. nr. 3585/2020
Cass. n. 28116/2020
Cass. n. 5742/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 986-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LICARI VITO; - intimato - avverso la sentenza n. 3417/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 00986 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- RG. 986/20 Agenzia delle entrate c/ Licari Vito Ritenuto che: La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Vito Licari, giudice tributario, aveva parzialmente riconosciuto il diritto al rimborso delle somme trattenute a titolo di maggiore imposta in misura ordinaria sui compensi arretrati liquidati per l'attività giudiziaria anziché nella misura prevista per la tassazione separata, ritenendo abnorme il ritardo nel pagamento dei compensi relativi al quarto trimestre 2013 ed al quarto trimestre 2014, corrisposti rispettivamente a mesi 6 e mesi 4 di distanza dal maturato, dando atto dell'accoglimento spontaneo della domanda di rimborso che l'Agenzia aveva operato con riguardo ai compensi corrisposti nel novembre 2012, relativi al quarto trimestre 2011.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art.50, c.1 lett.f) TUIR (DPR n.917/86) art.13 del d.lgs. n.545/1992, artt.51 e 52 TUIR, art.17 c.1 lett.

b) TUIR, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il regime tributario applicabile agli emolumenti arretrati corrisposti ai giudici tributario non è sempre quello della tassazione separata, dovendosi verificare in concreto le ragioni del ritardo che, se fisiologico, impone l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Pertanto, essendo l'imposta dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma (ex art. 7 TUIR) e che i presupposti della tassazione separata fanno riferimento all'anno d'imposta unitariamente considerato (ex artt. 17 e 21 TUIR), i compensi del quarto trimestre vanno assoggettati a tassazione ordinaria.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Questa Corte, affrontando analoghe controversie, ha ritenuto che « secondo il dettato letterale della disposizione normativa .. affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati. Si consente, poi, l'applicazione della tassazione separata, soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a fare beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto; sicché (ed è quanto accade nella presente vicenda tributaria), ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale dato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede» di talché è erronea la «tesi che ancora la qualità di "arretrato" del compenso - idoneo, come tale, ad essere assoggettato al regime di tassazione separata di cui all'art. 17, cit.- al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, come prevista nell'art. 51, TUIR.» ( cfr.

Cass. nr. 3581/2020 :3582, 3583, 3584 e 3585/ 2020; conf. n. 28116/2020). 2.2.Nella stessa circostanza questa Corte ha fissato i parametri oggettivi per la qualificazione di ritardo rilevabile ai fini dell'applicazione della tassazione separata nell'erogazione dei compensi relal:ivi al terzo trimestre dell'anno corrisposti l'anno successivo„ di guisa che il termine è stato ragionevolmente individuato, in aggiunta a quello fissato come iniziale dalla suddetta Direttiva la direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze n. 39616 del 20 giugno 2005 (dopo il 15 gennaio), in quello di 120 giorni, in parametro con quello previsto, dopo la novella del 2000 (L. n. 388 del 2000, art. 147), dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (in tema di esecuzioni forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni), quale idoneo spatium adimplendi da concedere all'Amministrazione per l'approntamento dei controlli e dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei compensi variabili (cfr.Cass.n.5742/2021). 2.3.Sulla base di tali principi, ai quali va data continuità, la sentenza impugnata è errata per avere riconosciuto come non fisiologico un ritardo inferiore a sei mesi nella corresponsione dei compensi spettanti al giudice tributario, in tal modo non facendo corretta applicazione dei superiori principi. 2.3.

La sentenza impugnata, non conforme agli indicati principi, va conseguentemente cassata, in accoglimento del ricorso; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo limitatamente alla domanda proposta e oggetto del presente giudizio (compensi relativi al quarto trimestre 2013 e al quarto trimestre 2014).

3. Vanno compensate le spese dell'intero processo, in considerazione della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese del processo. Roma, 10 maggio 2022 Il