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Ordinanza Interlocutoria — n. 22275/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court grants interlocutory order to adjourn case for payment completion enabling settlement under D.L. 145/2018.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an interlocutory order to adjourn the proceedings to allow the appellant to complete payment of the total debt. The lower courts had rejected the appeal regarding notification issues, finding the documents effectively served. The court decided to pause the case so the parties could reach a settlement agreement under specific legislation.

Regesto Legislator

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Art. 30 d.l. 78/2010; Art. 145 d.l. 145/2018: The court may adjourn proceedings to facilitate a settlement agreement when the parties agree to pay the full amount, thereby terminating the dispute.

Parole chiave

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interlocutory order settlement agreement payment completion notification validity Cassation procedure notificazione viziata omissione del contribuente contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 30 d.l. 78/2010
Art. 145 d.l. 145/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21868-2020 proposto da: CASO ELEONORA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa GIORGIO TEDESCO; -ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -controricorrente - Ric. 2020 n. 21868 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- nonchè contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di Eleonora Caso avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva dalla ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’Inps, a norma dell’art. 30 d.l. 78/2010;

3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’Inps e AdERhanno resistito con controricorso; Ric. 2020 n. 21868 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- 4. la causa, già fissata alla precedente adunanza dell’11 gennaio 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo,e quindi rifissata all’odierna, per consentire alla ricorrente, su sua richiesta, di poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma comportata dall’adesione, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia per “saldo e stralcio” a termini del d.l. 145/2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.la ricorrente ha richiesto un ulteriore rinvio dell’adunanza per poter completare il pagamento dell’intera somma;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incomb