Italian court dismisses appeal on procedural grounds regarding evidence allocation in electronic speed enforcement cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on litigation costs was based on a specific interpretative contrast regarding evidence allocation, not the factual findings themselves. The appellant argued that the trial court erred in assessing evidence and burden of proof, but the court found these arguments irrelevant to the cost regulation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appeal challenging a judgment on the allocation of litigation costs is inadmissible if the lower court's reasoning relies on a legitimate interpretative contrast regarding the burden of proof, rather than a direct contradiction of the factual findings on which the cost decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24243/2021 R.G., proposto da CELLI DANIELA, rappresentata e difes a dall’avv. Michele Morone, con domicilio in Benevento, alla Via Marmorale 6. -RICORRENTE- contro COMUNE DI PAUPISI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Romano, con domicilio eletto in Roma, alla Via Valadier n. 43. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 269/2021, pubblicata in data 10.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE. 1.Daniela C elli ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di B enevento, avverso un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142 del C.d. S., deducendo, tra l’altro, la mancanza di prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura Oggetto: compensi professionali utilizzata per la rilevazione della velocità e l'insufficiente segnalazione della presenza del dispositivo. Il giudice adito ha accolto l’opposizione, compensando le spese processuali. L’appello proposto dall’opponente, volto ad ottenere la riforma della statuizione sulle spese, è stato respinto dal tribunale, secondo cui ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni consistenti nell’esistenza in subiecta materia di numerose interpretazioni giurisprudenziali contrastanti tra loro, in tema di riparto della prova in punto di irregolarità della segnaletica relativa alla presenza di un dispositivo di controllo elettronico della velocità.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Daniela Celli con ricorso in due motivi. Il Comune di Paupisi resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando che il T ribunale abbia ravvisato le ragioni giustificative della compensazione adottate dal giudice di primo grado nel fatto che la presenza dell’autovelox era adeguatamente segnalata, mentre in primo grado era stato stabilito che l’apparecchiatura non era segnalata e non era visibile, non sussistendo, in proposito, alcun contrasto circa l’onere della prova, che anche secondo il giudice di secondo grado, competeva all’amministrazione. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare gli elementi di prova secondo il suo prudente apprezzamento, non potendo giungere a soluzioni del tutto sganciate dalle emergenze processuali.
Di conseguenza, non risultando dal verbale la distanza minima di posizionamento delle apparecchiature di rilevazione della velocità, non poteva il giudice affermare il contrario e sostenere che era onere dell’opponente provare l’illegittimità della sanzione. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La censura, nel sostenere che il primo giudice avesse compensato le spese, ritenendo indimostrata la segnalazione dell’autovelox da parte dell’amministrazione, non si confronta con la ratio della pronuncia, fondata sull’esistenza di un contrasto interpretativo quanto al riparto della prova della visibilità e presegnalazione dell’apparecchiatura, ove di tali presupposti non dia atto il verbale di accertamento.
Rispetto a tale ratio decidendi, appaiono inconferenti i motivi che avevano condotto all’accoglimento dell’opposizione, avendo il Tribunale valorizzato, ai fini della compensazione, la sussistenza di ragioni giustificative della resistenza in giudizio da parte dell’amministrazione per l’impossibilità di prevedere ex ante l’esito del giudizio, alla luce dei contrastanti indirizzi interpretativi sinteticamente richiamati in sentenza. 2.2. Neppure la seconda censura coglie nel segno - e va quindi dichiarata inammissibile - essendo pertinente alla corretta interpretazione delle acquisizioni processuali e all’inosservanza dell’onere della prova da parte dell’amministrazione, profili che, come detto, non hanno influito sulla regolazione delle spese processuali, unico tema esaminato in appello ed ancora in discussione in questa sede di legittimità.
Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quate r, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 100,00 per esborsi ed € 700,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione sec