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Ordinanza — n. 22267/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's fee claim against municipality when a specific prior agreement exists overriding statutory tables.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22267/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order awarding the lawyer €7,795 to the municipality, ruling that the tribunal failed to consider a specific prior agreement. The municipality argued a 2009 contract fixed fees at €4,213 with a 15% reduction, while the lawyer contended the statutory fee tables should apply. The court held that specific contractual agreements take precedence over supplementary fee tables under civil code principles, making the lower court's reliance on tables an error of law.

Regesto Legislator

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Art. 2233 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: When a specific agreement between parties determines professional fees, the judge must examine it and cannot apply statutory fee tables as a supplementary criterion.

Parole chiave

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professional fees municipal contracts fee tables contractual priority omission of fact civil procedure fee liquidation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 2233 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia esaminato le difese del Comune e non abbia considerato l’esistenza di un accordo sul compenso, vincolante tra le parti.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 2233 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 14050/2021
Cass. 2631/2021
14050/2021; Cass. 2631/2021; Cass.
Cass. 17726/2018
2631/2021; Cass. 17726/2018; Cass.
Cass. 29837/2011
17726/2018; Cass. 29837/2011).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19086/2021 R.G., proposto da COMUNE DI TRIPI, in persona del Sindaco p.t., rappresentat o e difeso dall’avv. Giuseppe Sturniolo, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour n. 17, presso l’avv. Patrizia Del Nostro. -RICORRENTE- contro MANDANICI VINCENZO, rappresentato e difeso in proprio, domiciliato in Terme Vigliatore, via Maceo n. 254. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata in data 31.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. L ’avv. Vincenzo Mandanici ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per ottenere la condanna del Comune al pagamento di € 7.795,00, oltre accessori , in ragione dell’attività professionale espletata in favore dell’ente convenuto nel giudizio n. 857/2008, svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale. Oggetto: compensi professionali Il Comune di Tripi si è costituto, eccependo l’esistenza di un accordo perfezionato in data 19/1/2009, con il quale era stato pattuito un compenso di € 4.213,00, sulla base di un progetto di parcella, a firma del medesimo professionista e da questo inviato all’amministrazione il 13/1/2009, contenente la precisazione che detto importo sarebbe stato ulteriormente decurtato del 15%, dati i rapporti professionali già intercorsi col Comune.

Il tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando il Comune al pagamento di € 7795,00, oltre accessori e spese di lite in applicazione delle tabelle per la liquidazione delle spettanze professionali. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dal Comune di Tripi, con ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. Vincenzo Mandanici resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia esaminato le difese del Comune e non abbia considerato l’esistenza di un accordo sul compenso, vincolante tra le parti. Il motivo è fondato. Il tribunale, accogliendo integralmente la domanda del resistente, ha ritenuto che la prestazione fosse “in tutte le sue voci, aderente ai criteri di legge e nel merito congrua in considerazione dell’attività svolta”, dando atto che“gli esposti erano tutti documentati”. Benché il Comune avesse eccepito il perfezionamento di un accordo che contemplava un compenso ad € 4213,00, con ulteriore decurtazione del 15%, la liquidazione è stata quindi effettuata in applicazione dei criteri tabellari, cui tuttavia il tribunale poteva far riferimento solo in mancanza di un eventuale accordo sul compenso, dato il carattere residuale del sistema tabellare secondo i criteri di priorità stabiliti dall’art. 2233 c.c..

La norma prevede una gerarchia a caratterepreferenziale dei criteri di liquidazione e quindi il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specificoaccordo tra le parti, i cui patti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 14050/2021; Cass. 2631/2021; Cass. 17726/2018; Cass. 29837/2011). E’ dunque sussistente l’omesso esame di un fatto decisivo - consistente nel perfezionamento del contratto di incarico con cui erano stati determinati anche i criteri di calcolo del compenso del difensore - specificamente dedotto in giudizio e idoneo ad influire sulla decisione.

Il ricorso è, per tali motivi, accolto. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa al T ribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema