Italian Court dismisses late jurisdictional objection as inadmissible due to failure to meet statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional objection inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant argued for Brindisi jurisdiction, but the municipality contended the objection was untimely given the late notification of the contested order. The court ruled that the thirty-day period for filing the objection had passed, rendering the procedural request invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02: A regulation of jurisdiction filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26601-2021 proposto da: GEUSA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORVISIERI, 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FABBRICATORE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA, 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANZETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA DIANA; -resistente - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. 7527/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza proposta da Concetta Geusa in relazione al procedimento in epigrafe indicato. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Geusa Concetta ha proposto regolamento di competenza contro ordinanza del Tribunale di Torino nella causa dalla stessa promossa contro il Comune di Francavilla Fontana. Il Tribunale ha riconosciuto che, in ragione della natura della domanda proposta (petizione di eredità e rivendicazione di cose mobili), sussisteva la competenza del Tribunale di Brindisi.
Il Comune di Francavilla ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del regolamento, perché tardivamente proposto. Tale eccezione è fondata. Come comprovato in atti, l’ordinanza impugnata è stata comunicata a mezzo Pec al difensore della attuale ricorrente, avv. Luciano Capristo, il 26 luglio 2021. Quindi, tenuto conto della sospensione feriale, il termine di trenta giorni accordato dall’art. 47, comma 2, in quanto decorrente dalla comunicazione (Cass. n. 1471/2018) scadeva sabato 25 settembre 2021, mentre il regolamento è stato notificato il 13 ottobre 2021.
Il regolamento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della