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Ordinanza — n. 22252/2022 — snciv Generato dall'IA

Court annuls opposition order for failure to notify necessary co-litigants, violating procedural contradiction requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22252/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower tribunal's order dismissing an opposition to a professional fee liquidation because the opposing expert was not properly notified to all necessary co-litigants. The appellant argued that the judge should have suspended proceedings due to lack of appearance, but the court found the opposition was filed against only one party in a multi-party succession dispute. Consequently, the court ruled that the omission of notification to other necessary co-litigants rendered the decision null and void due to a violation of the principle of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 170 D.P.R. 115/2002; Art. 102 c.p.c.: The opposition to a professional fee liquidation order must be notified to all necessary co-litigants; failure to do so violates the principle of contradictory proceedings and renders the decision null and void.

Parole chiave

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professional fee liquidation necessary co-litigants contradictory proceedings nullity of decision opposition to decree succession dispute procedural violation compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 170 D.P.R. 115/2002
Emanuele Arpia ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale di Velletri ha liquidato in favore di Ernesto del Angelis l’importo di € 43.300,00 a titolo di compenso per le attività di c.t.u.
Art. 181 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
Art. 309 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
con riferimento all'art. 360 n.
Art. 102 c.p.c.
pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Emanuele Arpia ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale di Velletri ha liquidato in favore di Ernesto del Angelis l’importo di € 43.300,00 a titolo di compenso per le attività di c.t.u.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 181 c.p
art. 102 c.p
pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31072/2018
Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità della decisione (Cass. 31072/2018; Cass.
Cass. 23192/2012
31072/2018; Cass. 23192/2012; Cass.29721/2017).
Cass. 29721/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24790/2021 R.G., proposto da ARPAIA EMANUELE, rappresentat o e difeso dall’avv. Filippo Iannucci, con domicilio in Artena, Via Serangeli n. 13. -RICORRENTE- contro DE ANGELIS ERNESTO. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri n. 1695/2021, pubblicata in data 23.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Emanuele Arpia ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto con cui il Tribunale di Velletri ha liquidato in favore di Ernesto del Angelis l’importo di € 43.300,00 a titolo di compenso per le attività di c.t.u. svolte dall’opposto nell’ambito del procedimento civile n. 6253/2012. Oggetto: compensi professionali Fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 23.2.2021 e non essendo comparsa alcuna delle parti, il giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione, disponendone l’archiviazione. Per la cassazione dell’ordinanza Emanuele Arpia Propone ricorso affidato ad un unico motivo. Ernesto De Angelis non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.181, 307 e 309 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, sostenendo che anche al procedimento di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice si applica l’art. 181 c.p.c., per cui, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice non può immediatamente definire il processo con statuizione in rito, ma deve rinviare la causa, con avviso alle parti. Va dichiara d’ufficio la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.

Dall’esame del ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 si evince che l’opposizione era stata proposta nei soli confronti di Ernesto de Angelis, senza evocare in causa anche le parti del processo in cui era stata espletata la consulenza. Il resistente era stato nominato c.t.u. in una controversia successoria proposta dall’Arpaia nei confronti di Antonio Maglione, Antonino Corrao, la Salvia Luigi Antonio e Maglione Katrin, litisconsorti necessari del giudizio di opposizione alla liquidazione. Questa Corte ha difatti stabilito che ciascuna delle parti processuali ha interesse a partecipare al giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002, potendo risultare soccombente all’esito del giudizio ed essere eventualmente condannata al pagamento dei compensi dal c.t.u., dato che il provvedimento che, liquidando il compenso, lo ponga a carico di una o di entrambe, è destinato ad essere definitivamente superato dalla statuizione sulle spese adottata all’esito del giudizio.

Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità della decisione (Cass. 31072/2018; Cass. 23192/2012; Cass.29721/2017). Essendosi il giudizio svolto a contraddittorio non integro e non avendo il Tribunale neppure implicitamente pronunciato sulla regolarità del rapporto processuale, è consentito rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 102 c.p.c., conseguendone l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Cor