Cassation court dismisses appeal claiming calculation errors in state-funded defense fees as mere material mistakes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's calculation errors were merely material mistakes rather than errors of law. The appellant argued the fees did not match statutory parameters, but the court held that such mathematical errors can only be challenged if they stem from an incorrect identification of legal criteria. Since the trial judge correctly applied the reduction rules and the case complexity assessment was a matter of fact, the appeal failed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 D.P.R. 115/2002; Art. 106-bis D.P.R. 115/2002: An appeal alleging calculation errors in defense fees is inadmissible if the error consists only of a material mistake in applying mathematical rules to stated parameters, as it does not constitute an error in judging the legal criteria themselves.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14216/2021 R.G., proposto da D’ALESSANDRO ANTONIA, rappresentata e difesa in proprio, domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 436, presso l’avv. Bianca Maria Caruso. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, depositata in data 13.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L’avv. Antonia D’Alessandro ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Altamura ha determinato in € 400,00 il compenso per la difesa penale in favore di una parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato. Oggetto: compensi professionali Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha liquidato l’importo di € 720,00 oltre accessori, in applicazione dei valori tabellari medi ridotti alla metà per tutte le fasi del giudizio, con ulteriore riduzione di un terzo ex art.106 bis D.P.R. 115/2002. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Antonia D’Alessandro propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Il Ministro non ha formulato difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 82, comma 1, 116, comma 1, D.P.R. 115/2002, 4, comma 1 e 12, comma 1, D.M. 55/2014, sostenendo che sia l’importo liquidato a titolo di compenso, che quello delle spese processuali, non corrispondevano a nessuno dei parametri che il tribunale aveva dichiarato di voler osservare. Il calcolo esatto del corrispettivo delle prestazioni professionali era pari ad € 816,00 e non ad € 720,00 e di conseguenza, per le spese processuali, il tribunale avrebbe dovuto applicare i parametri di cui allo scaglione di valore corrispondente.
La riduzione di un terzo andava operata – inoltre - sui parametri medi, occorrendo garantire una somma adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Il motivo è inammissibile. La censura denuncia – sotto un primo profilo - un mero errore materiale nella quantificazione del compenso. Il tribunale ha espresso in motivazione i criteri adottati, incorrendo solo in un’errata effettuazione del calcolo sulla base dei termini numerici enunciati. L'erroredi calcolo può essere enunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio "error in iudicando" nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli, mentre, ove consista –come nel caso in esame - in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, deve esperirsi la procedura dicorrezione ex art. art. 287 c.p.c. (Cass. 11712/2002;
Cass. 16903/2003; Cass. 23704/2016). In ordine all’applicazione della riduzione di un terzo, va ribadito che La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cass. 4759/2022; Cass.31404/2019; Cass. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettativeeconomiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022).
3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, sostenendo che la causa non presentava la semplicità ritenuta dal tribunale e che comunque, anche applicando i criteri indicati nell’ordinanza, la somma spettante al ricorrente era pari ad € 354,00 e non ad € 278,00. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati, posto che l’errata applicazione dei criteri di calcolo enunciati nell’ordinanza integra anche in tal caso un errore materiale che può essere emendato all’esito della eventuale rideterminazione del compenso ai sensi dell’art. 287 c.p.c., mentre l’apprezzamento della complessità della lite attiene a questioni di fatto, il cui accertamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione (Cass. 2250/1971;
Cass. 1472/1973; Cass.2401/1981). Il ricorso è –per tali ragioni - inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta se