Italian court dismisses appeal on joinder of pending lawsuits, ordering new trial and missing party notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Roma Bene 2016 SRL against the Second Instance Court's refusal to declare joinder of pending lawsuits. The appellant argued that the lower court erred by failing to join a separate damages claim filed by the lessor, Alpha 14 SRL, which was already pending in a different instance. The court ruled that the Second Instance Court correctly identified the proceedings as a mere consolidation rather than a true joinder, and ordered the integration of the missing party Alpha 14 into the proceedings before remanding the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, 40, 295, 324 c.p.c.; Joinder of pending lawsuits is not mandatory when the proceedings involve the same parties and subject matter but differ in instance, constituting only a consolidation rather than a true joinder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13051-2021 proposto da: ROMA BENE 2016 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro S.G.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO FALCONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2560/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 13051 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la Roma Bene 2016 s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2560 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - la SGA s.r.l. aveva intimato sfratto per morosità, relativamente a tre contratti di locazione commerciale, convenendo in giudizio la deducente e la s.r.l. Alpha 14 quale cedente, alla medesima odierna ricorrente, l'azienda cui inerivano le locazioni; - il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna al pagamento dei canoni, respingendo la domanda riconvenzionale svolta dalla deducente in relazione ai danni, anche per mancato guadagno, cagionati da infiltrazioni ai locali locati; - la Corte di appello aveva respinto il gravame proposto dalla deducente per mancata dichiarazione di litispendenza in relazione alla domanda di danni, incardinata in autonomia precedentemente a quella introdotta in risposta all'intimazione di sfratto, osservando che davanti al medesimo ufficio giudiziario poteva ipotizzarsi solo una riunione, la cui mancata disposizione non aveva potuto determinare alcuna non prevista invalidità processuale; resiste con controricorso, anch'esso corredato da memoria, la SGA s.r.I.;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 295, 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di disporre la litispendenza dichiarabile anche relativamente a cause pendenti in gradi differenti, ovvero la riunione o sospensione del giudizio successivamente introdotto;RG n 13051 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreex- Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione sul rinvio alle Sezioni Unite disposto all'esito della pronuncia di Cass., 02/03/2022, n. 6946; al contempo, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio processualmente necessario con Alpha 14 s.r.I., contumace in appello e cui il ricorso non risulta notificato né rivolto, nel termine perentorio fissato in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio come in motivazione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 11 mag