Italian Court dismisses appeal for material error correction due to lack of notification to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Ferruccio Colapicchioni's request to correct a material error in a prior judgment regarding the names of three female defendants. Although the applicant argued the names were incorrectly listed and the cost allocation was inaccurate, the court noted the appeal had not been formally served on the opposing parties. Consequently, the decision was remanded to a new hearing schedule to allow for proper notification and the submission of written memorials before any ruling on the error correction can be made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, 376, 380-bis c.p.c.: A request for correction of material error requires notification to opposing parties and the opportunity to submit memorials; without these procedural prerequisites, the request is inadmissible and must be remanded for proper service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20522-2021 proposto da: COLAPICCHIONI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BRANCHICELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILOMENA SIGGILLINO; - ricorrente - Contro BENCIVENGA FRANCESCA, GALASSI LIVIA, BENCIVENGA GIULIA; - intimate - avverso l'ordinanza n. 20304/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che Ferruccio Colapicchioni ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell'ordinanza 26 luglio 2019, n. 20304, di questa Corte, sostenendo che le ricorrenti in quel giudizio, che nell'epigrafe del provvedimento sono indicate come Giulia Bencivenga, Francesca Bencivenga e Livia Galassi, alla p. 3 del provvedimento sono indicate erroneamente come Francesca, Giulia e Livia Galassi, e che nel dispositivo si dice che «il ricorrente» è condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le ricorrenti erano tre; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alle controparti e che occorre provvedere in conformità, rinviando la decisione a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte diipone che il ricorso sia notificato alle controparti, a cura del ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la decisione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civil