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Ordinanza — n. 22143/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity and late filing of unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22143/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the second-instance judgment was not legally flawed despite the appellant's claims. The lower court had confirmed the ineffectiveness of an asset transfer based on fraud and damage, while dismissing a separate revocatory action against the appellant. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the second-instance decision was 'doubly conforming' to the first-instance ruling and the appeal was filed late, triggering a mandatory unified contribution payment.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, c.p.c.; Art. 360, c.p.c.; The appeal is inadmissible when the second-instance judgment is doubly conforming to the first-instance decision, even if the appellate court adds further arguments, and when the appeal is filed after the deadline for the unified contribution.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal unified contribution d.P.R. 115/2002 legality review asset transfer ineffectiveness scientia fraudis revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, c.p.c.
Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 360, c.p.c.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Cass. n. 7724/2022
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26550/2021 R.G. proposto da : IMPIANTISTICA GENERALE SICILIANA IGS DI REITANO MICHELANGELO C SAS, REITANO SRL, REITANO ROBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VESCUSO GIUSEPPE (VSCGPP48E20F839E) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 615/2021 depositata il23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La società Riscossione Sicilia S.p.a. convenne in giudizio la società Impiantistica Generale Siciliana I.G.S. di Reitano Michelangelo S.a.s., la Reitano s.r.l. e Roberto Reitano al fine di far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale Impiantistica Generale aveva conferito alla Reitano s.r.l. un ramo di azienda, correlativamente acquisendo quote di partecipazione della società conferitaria del valore nominale di € 1.200.000,00. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 310/2014, accolse parzialmente le domande attoree, dichiarando l’inefficacia, nei confronti della società Riscossione Sicilia, dell’atto pubblico del 31.12.2007 con cui la Impiantistica aveva conferito il ramo di azienda nei confronti della Reitano s.r.l., diventando titolare di azioni societarie.

Avverso tale sentenza, la Impiantistica Generale Siciliana, Roberto Reitano e la società Reitano s.r.l. hanno proposto appello lamentando, per quanto rileva in sede di legittimità, l’omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine ad un’altra domanda revocatoria con la quale Riscossione Sicilia aveva richiesto di dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto pubblico mediante il quale l’Impiantistica Generale aveva ceduto la propria quota azionaria della Reitano s.r.l. a Roberto Reitano, nonché l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria dell’eventus damni e della scientia fraudis. 2.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 615 del 22 marzo 2021, ha rigettato l’appello.

In particolare con riferimento al motivo di omessa pronuncia del Tribunale sulla revocatoria dell’atto di cessione delle quote della Reitano s.r.l. da parte della Riscossione Sicilia nei confronti di Roberto Reitano, ha dichiarato il motivo inammissibile per la carenza di interesse dell’appellante che si è lamentato dell’omesso esame di una domanda revocatoria formulata nei suoi stessi confronti. Per il resto, il Giudice dell’appello ha confermato sia la sussistenza dell’eventus damni sia la scientia fraudis. Ha ritenuto che, a causa del rilevante debito dell’appellante, i numerosi beni mobili del ramo d’azienda conferito avrebbero potuto essere oggetto di procedimenti di esecuzione mobiliare dal probabile esito positivo, venendo in considerazione autovetture, autocarri, betoniere, Caterpillar ect., mentre un eventuale pignoramento mobiliare di una quota societaria di ben euro 1.200.000, all’evidenza, non avrebbe potuto ragionevolmente avere un esito positivo per Riscossione Sicilia S.p.A..

La Corte territoriale ha confermato il principio secondo cui a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. 3.1. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la Impiantistica Generale, Roberto Reitano e la Reitano s.r.l., sulla base di tre motivi.

Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la “violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 2901 cc sulla validità dell’atto in notar Marota del 31.12.2007”. I ricorrenti sostengono che il Giudice di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’eventus damni, atteso che con la costituzione della Reitano Srl aveva acquistato una quota societaria di euro 1.200.000, che ben avrebbe potuto essere oggetto di un eventuale pignoramento mobiliare. Inoltre, non poteva ipotizzarsi l’esistenza di un eventus damni in ragione delle operazioni compiute dall’IGS che non hanno mai fatto venire meno le garanzie creditorie. 4.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Omessa pronuncia in ordine alla domanda revocatoria proposta avvero l’atto in notar Marota dell’01.09.2008”. Ad avviso dei ricorrenti, sarebbe del tutto illegittima l’omessa pronuncia del Giudice d’Appello in ordine all’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto pubblico del 1 settembre 2008, mediante il quale l’Impiantistica Generale ha ceduto le proprie quote societarie a Roberto Reitano, a titolo di compensazione di un debito.

Difatti, se la Corte di Appello avesse accertato la validità ed efficacia di quell’atto, consequenzialmente avrebbe dichiarato l’efficacia e validità anche dell’atto di conferimento del ramo di azienda della Impiantistica nei confrontidella Reitano s.r.l. 4.3.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360, co. 1, n. 5 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sulla errata indicazione del credito da parte di Riscossione Sicilia s.p.a.”. Il Giudice di secondo grado avrebbe errato nel quantificare l’ammontare del debito originario di titolarità della Riscossione Sicilia.

5. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in quanto richiedono, nella sostanza, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Nella parte in cui denunciano un vizio motivazionale, i motivi sono inammissibili ex 348 ter per doppia conforme. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022).

Conseguentemente, tale profilo di inammissibilità preclude al collegio anche di riqualificare come denuncia di vizio motivazionale le censure per violazione di norma di diritto basate sulla deduzione di fatti che il giudice del merito non avrebbe considerato.

6. L’indifensio dell’intimato consente di non dover disporre sulle spese del giudizio di legittimità.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso princi