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Ordinanza — n. 22140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discretionary compensation of litigation costs after matter's subject ceased. The court rejects claims of legal error in cost allocation. The decision upholds the lower court's discretion on cost sharing. The ruling confirms the appeal is inadmissible due to lack of legal violation. The case involves workers claiming funds from an insolvent province. The opposing party successfully argued against the cost claim. The court ruled that cost allocation is a matter of judicial discretion. The decision emphasizes the limits of cassation review on procedural costs. The outcome favors the institution that paid the debt. The legal principle protects judicial discretion in cost matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two workers against the INPS regarding the compensation of litigation costs. The workers argued that the lower court erred in compensating costs because the subject matter had ceased due to debt payment, citing recent Supreme Court precedents. The court rejected this claim, ruling that the allocation of costs is a discretionary power of the trial judge and not subject to cassation review absent a violation of law. Consequently, the appeal was rejected, and the workers were ordered to pay the opposing party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; The Supreme Court's review of litigation costs is limited to verifying the non-violation of the principle that costs cannot be borne by the totally victorious party, leaving the assessment of cost compensation to the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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litigation costs compensation judicial discretion cessation of subject matter cassation review limits procedural expenses allocation surrender of claim INPS liability indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
esso è infondato; 3.in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 giugno 2013, n. 15317
Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421
Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass.17 ottobre 2017, n.
Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502
Cass. 2004, n. 11494
3 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, in dipendenza della statuizione di cessazione della materia delcontendere, salva la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. 2004, n. 11494; Cass.
Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148
11494; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148); e sono insindacabili da questa Corte, rientrando nella valutazione di esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass.
Cass. 12 marzo 2019, n. 7060
3148); e sono insindacabili da questa Corte, rientrando nella valutazione di esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass. 12 marzo 2019, n. 7060);
Cass. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10908-2021 proposto da: FELICI RICCARDO, GENTILE LUCA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA SANTULLI; -ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PR EVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO AQUILONE, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; -controricorrente- Ric. 2021 n. 10908 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2580/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 30 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l’Inps (appellante avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato al pagamento delle rispettive somme di € 10.170,42 e di € 25.372,71, quale prestazione del Fondo di Garanzia per T.f.r., in favore di Luca Gentile e Riccardo Felici, già dipendenti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dellaImmacolata Concezione, dichiarata insolvente ai sensi dell’art. 4 d.l. 347/2003 ed ammessi per tali crediti allo stato passivo della procedura, quindi transitati per accordo sindacale del 9 aprile 2015 alle dipendenze della Fondazione Luigi Maria Monti), per l’avvenuta erogazione della prestazione richiesta, in esecuzione della sentenza di primo grado, con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, per l’incertezza interpretativa nella materia alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità;

2. con atto notificato il 20 aprile 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l’Inps ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. i ricorrenti deduconoviolazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., 111, Cost., per erronea compensazione delle spese, nella delibazione della soccombenza virtuale in conseguenza della Ric. 2021 n. 10908 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in assenza di un’obiettiva incertezza interpretativa nella materia, alla luce degli scrutinati arresti giurisprudenziali di legittimità indicati dalla Corte territoriale (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giustimotivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;

Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass.17 ottobre 2017, n. 24502); 3.1. essi sono stati indicati dalla Corte territoriale (subp.to 4 di pg. 3 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, in dipendenza della statuizione di cessazione della materia delcontendere, salva la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. 2004, n. 11494; Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148); e sono insindacabili da questa Corte, rientrando nella valutazione di esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass. 12 marzo 2019, n. 7060);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 10908 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1