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Ordinanza — n. 22134/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses labor law appeal claiming criminal acquittal proves false testimony used for dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22134/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Stefano Bongini's appeal against his disciplinary dismissal by Consiag Servizi Comuni SRL. The worker argued that a prior criminal acquittal proved the false testimony of a colleague used to justify his firing under labor law. The court held that a criminal acquittal only establishes the falsity of evidence if the court explicitly recognizes it as false; mere insufficiency of proof for conviction does not suffice. Consequently, the dismissal was deemed legally sound, and the appeal was dismissed with costs awarded to the employer.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 2 c.p.c.; Art. 18 l. 300/1970: A criminal acquittal does not automatically render prior testimony false for labor law purposes unless the criminal court explicitly declares the witness's statement false or evasive.

Parole chiave

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labor law appeal criminal acquittal false testimony disciplinary dismissal judicial precedent licenziamento per furto istruzione penale per appropriazione indebita abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 2 c.p.c.
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 2 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 18 l. 300/1970
2 c.p.c., violazione dell’art. 18 l. 300/1970 anche in relazione all’art.
Art. 5 l. 604/1966
300/1970 anche in relazione all’art. 5 l. 604/1966 e violazione dell’art.
Art. 2119 c.c.
art. 314 c.p
art. 380bis c.p
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 2119 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 agosto 1994, n. 7576
24-05-2022 -4- dalla parte a vantaggio della quale essa sia stata utilizzata dal giudice; ed essa non è integrata dalla deposizione riconosciutafalsa o reticente dal testimone (Cass. 29 agosto 1994, n. 7576; Cass.
Cass. 24 gennaio 2020, n. 1590
7576; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1590);
Cass. 22 febbraio 2006, n. 3947
nel caso di specie, benché il giudicato penale sia anteriore alla proposizione dell’istanza di revocazione (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3947; Cass.
Cass. 30 novembre 2017, n. 28653
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 50-2021 proposto da: BONGINI STEFANO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PINELLINI; -ricorrente - contro CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MANETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 389/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2020;

Ric. 2021 n. 00050 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Firenze (nel contraddittorio con Consiag Servizi Comuni s.r.l., cessionaria del ramo d’azienda, cui era stato addetto il lavoratore, trasferito da A.S.M. Ambiente Servizi Mobilità s.p.a., incorporante per fusione Essegiemme s.p.a.) ha rigettato il ricorso di Stefano Bongini di revocazione della sentenza 3 gennaio 2012 della stessa Corte d’appello (di conferma della sentenza del Tribunale di Prato, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare intimato al predetto dalla datrice Essegiemme s.p.a. il 20 aprile 2007per due episodi di appropriazione di somme di denaro), sul presupposto della falsità delle prove su cui era stato deciso il licenziamento, per l’assoluzione del lavoratore, per insussistenza del fatto, dal reato p. e p. dall’art. 314 c.p. per gli stessi addebiti dalla Corte d’appello penale di Firenze dell’1 aprile –25 giugno 2019, irrevocabile il 16 ottobre 2019 (dopo la condanna di primo grado al Tribunale di Prato);

2. essa ha escluso la falsità delle prove, rilevante ai fini dell’art. 395 n. 2 c.p.c.(pur ricorrendo l’anteriorità alla proposizione della revocazione di un tale accertamento in giudicato), per avere il giudicato penale di assoluzione del lavoratore ad oggetto la mancata dimostrazione della sua colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, in assenza di un accertamento della presunta falsità della testimonianza del collega di lavoro Crescitelli: siccome ritenuta dal giudice penale da sola insufficiente a reggere, in assenza di altri riscontri, un giudizio di condanna. E d’altro canto, la Corte territoriale ha rilevato che detta Ric. 2021 n. 00050 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- testimonianza neppure era stata posta dal giudice del lavoro a fondamento esclusivo del giudizio sull’impugnazione del licenziamento disciplinare, ma valutata con altra (della collega Stolfi) ed ulteriori accertamenti obiettivi;

3. con atto notificato il 16 dicembre 2020, il lavoratoreha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 2 c.p.c., violazione dell’art. 18 l. 300/1970 anche in relazione all’art. 5 l. 604/1966 e violazione dell’art. 2119 c.c., per la falsità della dichiarazione testimoniale del collega Salvatore Crescitelli (che aveva riferito di aver visto il ricorrente commettere atti poi contestatigli disciplinarmente), in quanto non ritenuta idonea dalla Corte d’appello penale a fondare la colpevolezza del lavoratore per lo stesso fatto addebitatogli, tenuto anche conto del cattivo funzionamento di un sistema aziendale non in grado di controllare i gettoni in entrata e in uscita dal parcheggio del Comune, cui egli era addetto, né di identificare gli autori di operazioni anomale, come quelle contestate al predetto; con la conseguente illegittimità del licenziamento disciplinare, basato su tali dichiarazioni e il proprio diritto alle coerenti tutele reintegratoria e risarcitoria (unico motivo);

2. esso è infondato; 3.la falsità della prova, rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. per la proponibilità dell'impugnazione perrevocazione, è quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa Ric. 2021 n. 00050 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- dalla parte a vantaggio della quale essa sia stata utilizzata dal giudice; ed essa non è integrata dalla deposizione riconosciutafalsa o reticente dal testimone (Cass. 29 agosto 1994, n. 7576; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1590);

4. nel caso di specie, benché il giudicato penale sia anteriore alla proposizione dell’istanza di revocazione (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3947; Cass. 30 novembre 2017, n. 28653), è mancato tanto un accertamento, quanto un riconoscimento di falsità della prova, in riferimento alla testimonianza di Crescitelli, collega di lavoro del ricorrente: semplicemente ritenuta dal giudice penale da sola insufficiente a reggere un giudizio di condanna, in assenza di altri riscontri. Per giunta, il giudice del lavoro neppure l’ha posta a fondamento esclusivo del giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare, avendola complessivamente valutata in un più ampio contesto probatorio, in combinazione con la testimonianza di un’altra collega di lavoro (tale Stolfi) ed ulteriori accertamenti obiettivi (ultimi due capoversi dipg. 5 della sentenza);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ric. 2021 n. 00050 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per