Italian court dismisses appeal against administrative fine for vehicle seizure, ruling notification of pre-warning is not required for liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to impose an administrative fine for driving a vehicle under administrative seizure. The appellant argued that liability required proof of prior notification of the seizure, claiming lack of knowledge negated the subjective element of the violation. The court rejected this, establishing that for mere conduct violations, the administration only needs to prove the act occurred, while the driver bears the burden of proving the seizure was unforeseeable or impossible to avoid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 L. 689/1981; Cass. 20930/2009: In administrative offenses of mere conduct, liability attaches to the objective deviation from legal norms, requiring only proof of the act by the administration, with the infringer bearing the burden to prove the conduct was unforeseeable or impossible to avoid.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10187/2021 R.G., proposto da MASTAN ALI, rappresentato e difeso dall’avv. Clemente Delli Colli, con domicilio in Potenza, alla Via Baracca n. 175. -RICORRENTE- contro PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Viale dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 982/2019, pubblicata in data 15.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Mastan Ali ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 214, comma ottavo, CDS, per aver circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Oggetto: sanzioni amministrative Ha eccepito che, tra l’altro, che l’amministrazione non aveva notificato il preavviso di fermo, di cui l’opponente non era quindi a conoscenza. Nella resistenza della Prefettura, il giudice ha respinto l’opposizione, regolando le spese. La sentenza è stata confermata in appello, in base alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi della violazione e per carenza di prova della non colpevolezza dell’interessato, non avendo questi provato che il preavviso di fermo non gli era stato notificato.
Per la cassazione della sentenza Ali Mastan propone ricorso in due motivi. La Prefettura si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 214, comma 8, CDS e 3 L. 689/1981, sostenendo che, ai fini della sussistenza dell’illecito, era necessario che l’amministrazione desse prova di aver notificato il preavviso di fermo. In mancanza, la condotta non era sanzionabile, essendo carente l’elemento soggettivo della violazione, non configurandosi un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e 3 L. 689/1981, e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avrebbe eluso il problema della prova della violazione, che gravava sull’amministrazione, sollevando quest’ultima dall’onere di dimostrare la notifica del preavviso.
I due motivi sono inammissibili. Deve escludersi che la sentenza abbia attribuito al ricorrente la responsabilità della violazione a titolo oggettivo, avendo fatto corretta applicazione dei principi in tema di prova della colpevolezza nell’illecito amministrativo. L’art. 3 L. 689/1981 prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull’incolpato la prova dell'inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione (Cass. s.u. 20930/2009;
Cass. 24081/2019). Anche le ipotesi di cui si discute contemplano illeciti cd. "di mera trasgressione", nel senso che l'azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (cd. suitas), che è neutra sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. 9546/2018). L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria resta quindi a carico dell'Amministrazione (Cass. 1921/2019), ma, nel caso dell'illecito di condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito, comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento.
In definitiva, la Prefettura, anche in base ai principi ricavabili dall’art. 3, L. 689/1981, era tenuta unicamente a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo, spettando all’incolpato l’onere di provare di non aver ricevuto il preavviso (prova negativa somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa acquisizione degli atti presso il concessionario per la riscossione) o comunque che la sottoposizione al vincolo non era prevedibile, in relazione ad es. alla sua specifica situazione debitoria verso l’erario. Il ricorso è quindi inammissibile.
Non luogo a provvedere sulle spese, stante la mera resistenza della Prefettura. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosez