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Ordinanza Interlocutoria — n. 21927/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding CCNL vs regional contract applicability for mileage allowance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21927/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the ordinary section due to pending similar proceedings. The Consorzio argued that a regional contract should govern mileage allowances, while the employee claimed the later national collective agreement applied. The court decided to transfer jurisdiction rather than rule on the conflicting contractual provisions.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 2 CCNL; The court may remit a case to a different section when other analogous proceedings are pending to ensure procedural efficiency.

Parole chiave

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procedural remission collective agreement regional contract pending proceedings ordinary section mileage allowance labor dispute metodo del computo differenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
con atto notificato il 21 febbraio 2021, il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratoreha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.
Art. 2 CCNL
e ciò in considerazione dell’esclusione della competenza della contrattazione di secondo livello di materie in esso definite (art. 2 CCNL), dovendo (il deteriore trattamento forfettario giornaliero per fasce di percorrenza del)l’art.
Art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12
Art. 7 CIR 2008/11
54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, piuttosto che dell’art. 7 CIR 2008/11;
Art. 16 CCNL
7 CIR, invocato dal Consorzio, essere letto in combinazione sistematica con l’art. 16 CCNL (“Missioni e Ric.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6219-2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO , in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LOPEZ; -ricorrente - contro ADIMARI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTEVERDE 4, presso lo studio dell'avvocato ANNITA CAMMARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO CAMMARELLA; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06219 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 890/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 4 novembre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, in favore del dipendente Antonio Adimari, della somma di € 453,97 a titolo di differenze di indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, piuttosto che dell’art. 7 CIR 2008/11;

2. premessi la natura retributiva dell’indennità in questione e i criteri giurisprudenziali regolanti il rapporto tra contratti collettivi (nel caso di specie CCNL e Contratto integrativo regionale), nel senso della prevalenza della “effettiva volontà delle parti contraenti”, essa ha ritenuto applicabile il CCNL idraulico – forestale 2010/12 (non tanto perché stipulato successivamente, quanto) perché specificamente regolante (art.

54) la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai e del rimborso delle spese da questi sostenute (per utilizzo di mezzi propri dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro: in misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni km.) in luogo dell’azienda;

3. e ciò in considerazione dell’esclusione della competenza della contrattazione di secondo livello di materie in esso definite (art. 2 CCNL), dovendo (il deteriore trattamento forfettario giornaliero per fasce di percorrenza del)l’art. 7 CIR, invocato dal Consorzio, essere letto in combinazione sistematica con l’art. 16 CCNL (“Missioni e Ric. 2021 n. 06219 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- Trasferte”), espressamente richiamato dall’art. 2, lett.

f) CCNL di rinvio alla contrattazione decentrata: pertanto in riferimento al trattamento di missioni e trasferte di lunga durata;

4. con atto notificato il 21 febbraio 2021, il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratoreha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. CONSIDERATO CHE 1. appare opportuno rimettere la trattazione della controversia alla sezione ordinaria per la pendenza di altri analoghi giudizi da fissare.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla sezione o