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Ordinanza Interlocutoria — n. 21922/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for retrial due to lack of evidence proving public entity's fault for stray dog injury.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against a lower court ruling that rejected the plaintiff's claim for damages caused by a stray dog. The plaintiff argued that public entities were liable regardless of citizen reports, while the lower court found no concrete evidence of fault or negligence by the defendants. Consequently, the court remanded the case for a new trial because the original judgment lacked sufficient factual basis to establish liability.

Regesto Legislator

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Art. 2043, 2697 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.: The court remands a case where the lower court failed to establish the specific fault of public entities regarding stray dogs, as mere occurrence of damage without proof of negligence does not satisfy civil liability requirements.

Parole chiave

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civil liability stray dogs public entity negligence burden of proof fault cassation remand omission liability risarcimento dei danni da incidente stradale causalità del colpo di frusta corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 cod. civ.
Osservò il Tribunale che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 2043 cod. civ
Osservò il Tribunale che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13539-2020 proposto da: CENTRONE FRANCESCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE RINALDI, DANIELA CARBONE; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 73, presso lo studio dell'avvocato SARA DI BENEDETTO, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA SPADA, GIUSEPPE SPADA; -controricorrente - contro COMUNE di CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA PARADISO, GIULIANA NITTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Francesca Centrone convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cerignola l’A.S.L. di Foggia e il Comune di Cerignola chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura in conseguenza dell’investimento di cane randagio. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la A.S.L. al pagamento della somma di Euro 2.139,78. Avverso detta sentenza propose appello la A.S.L.. Con sentenza di data 30 gennaio 2020 il Tribunale di Foggia accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò il Tribunale che, trattandosi di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’individuazione dell’ente preposto al controllo ed al fenomeno del randagismo rilevava esclusivamente ai fini dell’imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale, ma non dispensava dall’onere di provare in concreto la colpa dell’ente e che l’attrice si era limitata ad allegare la mera verificazione del sinistro, senza dedurre specifici elementi di fatto idonei a fondare una concreta responsabilità colposa degli enti convenuti.

Aggiunge che il primo giudice aveva trascurato di rilevare la più totale assenza di elementi di prova, neppure prospettati dall’istante, riguardo ad esempio alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti al sinistro ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale. Ha proposto ricorso per cassazione Francesca Centrone sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi il Comune di Cerignola e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia.

Il relatore ha ravvisato un’ipotesi manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che va considerato fondamento della responsabilità per i danni arrecati dagli animali randagil’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici (nel caso di specie sulla base delle legge regionale la A.S.L.) del compito della cattura e della custodia e che tale competenza non è in alcun modo condizionata al fatto che privati cittadini segnalino l’esistenza di cani randagi da catturare.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla testimonianza di Michele Buttiglione, dirigente del servizio veterinario della A.S.L., il quale ha dichiarato che «all’epoca del sinistro, il servizio veterinario della A.S.L. Foggia provvedeva al recupero dei cani randagi su segnalazione scritta anche via fax della forza pubblica (polizia municipale, polizia stradale ed altro) e non del singolo cittadino».

Osserva il collegio che la questione posta dal primo motivo, concernente i criteri di imputazione della responsabilità, esclude che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 numeri 1 e 5 cpc. P.Q.M Rimette la causa alla pubblica udienza