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Ordinanza Interlocutoria — n. 21918/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses material error correction request due to lack of valid adversarial proceedings with the bank.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21918/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the request to correct a material error regarding the allocation of litigation costs. The bank argued that costs should have been deducted in favor of the opposing party's non-statutory defenders, but the court found no valid adversarial proceedings occurred because the bank never received notice of the correction proposal. Consequently, the court ordered the case remitted for a hearing to ensure proper communication and procedural fairness before any decision is made.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A request for correction of a material error under Art. 391 bis c.p.c. is inadmissible if the interested party was not properly notified, thereby violating the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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material error correction adversarial proceedings litigation costs allocation procedural notification Cassazione Roma Art. 391 bis c.p.c. remittal for hearing correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. non si è instaurato però un valido contraddittorio, posto che la banca non ha ricevuto comunicazione di essa.
Art. 391 c.p.c.
― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 26622-2021 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO N. 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MATTEI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro SPINELLI TANCREDI E C. SNC DI SPINELLI GIANCARLO, Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio9.6.2022 2 SPINELLI GIANCARLO, PIERMARINI CORINA; -intimati - avverso l'ordinanza n. 22388/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ―Con ordinanza n. 22388 del 2021 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da Banca di Credito Cooperativo di Roma, nei confronti di Spinelli Giancarlo, anche nella qualità di legale rappresentante di Spinelli Tancredi e C. s.n.c., e di Spinelli Maria Grazia. 2. ― La detta società ha domandato procedersi alla correzione dell’errore materiale che assumepresente nel provvedimento impugnato, ove non sarebbestata disposta la richiesta distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte convenuta. 3.

― Sull’istanza proposta a norma dell’art. 391 bis c.p.c. non si è instaurato però un valido contraddittorio, posto che la banca non ha ricevuto comunicazione di essa.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa all’adunanza dell’11 novembre 2022, mandando alla cancelleria per la comunicazione a Banca di Credito Cooperativo di Roma dell’istanza ex art. 391 bis c.p.c., dellaproposta del relatore e del presente provvedimento entro sessanta giorni prima Sez.VI -R.G. 26622/2021 camera di consiglio9.6.2022 3 dell’adunanza stessa. Così deciso in Roma, nell