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Ordinanza — n. 21909/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects lower court ruling that claiming fee withdrawal implies renouncing state-funded legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21909/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order rejecting the appeal against a lawyer's fee liquidation request. The lower court had ruled that requesting fee withdrawal from the state implicitly renounces the right to state-funded legal aid, citing a previous precedent. The Supreme Court overturned this decision, holding that such a request does not constitute a waiver of the legal aid benefit, thereby restoring the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 82 comma 1 e 83 del DPR n. 115/2002; Artt. 3 e 24 Cost.: The request by a defender for the withdrawal of advanced costs does not imply a renunciation of the benefit of state-funded legal aid, even if implicit.

Parole chiave

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state-funded legal aid fee withdrawal request implicit renunciation DPR 115/2002 legal aid waiver Cassation review defender costs indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 82 comma 1 DPR n. 115/2002
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 co, 1 ed 83 del DPR n.
Art. 83 DPR n. 115/2002
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5232/2018
Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca.
Cass. S.U. n. 8561/2021
Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al beneficio de quo.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4305-2021 proposto da: D’ERRICO VINCENZO, in proprio e quale procuratore di FIERRO LUCIA, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Ric. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- Lette le memorie dei ricorrenti; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Fierro Lucia, assistita dall’avv.

Vincenzo D’Errico, intraprendeva una causa previdenziale dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale all’esito del giudizio, con decreto del 20 marzo 2018, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore. Avverso il provvedimento proponevano opposizione sia la Fierro che l’avv. D’Errico, ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 9 dicembre 2020 rigettava il ricorso. Infatti, sosteneva il Tribunale che in base ad una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5232/2018) la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato implica una rinunzia anche al beneficio stesso, ritenendo di dover aderire a tale soluzione.

Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso Fierro Lucia e D’Errico Vincenzo sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Questa Corte con decreto presidenziale del 2/12/2020 ha disposto la rinnovazione ella notifica al Ministero della Giustizia, avendo il ricorrente inizialmente indirizzato il ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché all’Avvocatura Generale. Ric. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Procedutosi alla rinnovazione nel termine assegnato, il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 co, 1 ed 83 del DPR n. 115/2002, nonché degli artt.3 e 24 Cost., non potendosi, come invece ha ritenuto di fare il provvedimento impugnato, sostenere che la richiesta di distrazione produca i suoi effetti anche sulla precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Si richiama il diverso orientamento rispetto a quello espresso da Cass. n. 5232/2018, al quale ha invece aderito il Tribunale, che ritiene che la detta richiesta di distrazione non incida sull’ammissione al patrocinio, anche in ragione delle ipotesi di tassatività di revoca. Il motivo è fondato ritenendo il Collegio di dover dare seguito a quanto di recente affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U. n. 8561/2021), che ha negato che la richiesta di distrazione avanzata dal difensore possa determinare una rinuncia, ancorché implicita, al beneficio de quo.

In accoglimento del motivo l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata. Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Ric. 2021 n. 4305 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le sp