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Ordinanza — n. 21907/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion-related legal aid denial due to contradictory court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order declaring the appeal inadmissible. The lower court had ruled the appeal inadmissible because the lower judge denied legal aid, yet simultaneously argued that the decision was merely a refusal to pay the lawyer's fees. The Court found this reasoning fundamentally contradictory because a refusal to pay fees cannot logically follow a denial of the right to legal aid itself. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 13 D.Lgs. 286/1998; Art. 142 DPR 115/2002: A court decision is void if its reasoning contains irreconcilable contradictions that negate the logical basis for the ruling on admissibility.

Parole chiave

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legal aid admissibility contradictory reasoning expulsion proceedings court of cassation remand for retrial patrocinio a spese dello Stato inadmissibility declaration revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 D.Lgs. n. 286/1998
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del D.
Art. 12 L. n. 189/2002
286/1998, come modificato dall’art. 12 della legge n.
Art. 142 D.Lgs. n. 113/2002
115/2002 fosse l’unico rimedio per contestare il diniego di ammissione al patrocinio, riteneva che ai sensi dell’art. 142 dello stesso DPR n.
Art. 142 DPR n. 115/2002
115/2002 fosse l’unico rimedio per contestare il diniego di ammissione al patrocinio, riteneva che ai sensi dell’art. 142 dello stesso DPR n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4581-2021 proposto da: PJECI ELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 4581 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Potenza con ordinanza del 12 gennaio 2021 pronunciando sull’opposizione avanzata da Pjeci Elis avverso l’ordinanza emessa in data 29/11/2017 dal Giudice di Pace di Potenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Rilevava che il ricorrente era coinvolto in un giudizio di espulsione, in quanto cittadino albanese - essendo stato impugnato il relativo provvedimento prefettizio – e che il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto non risultava presentata la relativa istanza.

Tale provvedimento era quini oggetto di opposizione ed il Tribunale, ritenuta l‘ammissibilità del ricorso, sul presupposto che l’opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse l’unico rimedio per contestare il diniego di ammissione al patrocinio, riteneva che ai sensi dell’art. 142 dello stesso DPR n. 115/2002, per la sua collocazione sistematica nonché per la ratio ad esso sottesa, dovesse essere interpretato nel senso che, in deroga alle regole generali in materia di ammissione al detto beneficio, prevede per il soggetto che sia stato colpito da un provvedimento di espulsione, l‘automatica ammissione al beneficio, posto che si prescinde in tal caso dalla verifica delle Ric. 2021 n. 4581 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- condizioni reddituali del beneficiario nonché dal riscontro della non manifesta infondatezza della pretesa. Il Tribunale, tuttavia, rilevava che stante l’automaticità dell’ammissione al patrocinio, doveva reputarsi che il provvedimento del giudice di pace si sostanziava in un rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa, provvedimento che andava impugnato non già dalla parte ma dallo stesso difensore. Ciò rendeva quindi il ricorso originario inammissibile. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Pjeci Elis sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della eventuale discussione orale. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 189/2002, nonché dell’art. 142 del D. Lgs. n. 113/2002 e dell’art. 142 del DPR n. 115/2002. Si evidenzia che il Tribunale pur avendo correttamente concluso per la soluzione dell’automatica ammissione dello straniero espulso al patrocinio a spese dello Stato, ha tratto da tale conclusione l’erronea conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in opposizione del ricorrente, sostenendo che la decisione del Giudice di Pace si fosse concretata in un diniego di liquidazione dei compensi al difensore, soggetto quindi unicamente legittimato a dolersi.

Ric. 2021 n. 4581 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Trattasi, a detta del ricorrente, di motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con una conseguente nullità della decisione. Infatti, è stata in tal modo denegata la reale consistenza del provvedimento oggetto di opposizione, attribuendosi allo stesso un contenuto del tutto incompatibile con il suo tenore letterale, pervenendo quindi alla declaratoria di inammissibilità con un salto logico privo di giustificazione. Il motivo è fondato. Rileva in tal senso che, come riportato nella stessa ordinanza impugnata, il Giudice di pace, lungi dal pervenire ad un rigetto della richiesta di liquidazione, aveva espressamente affermato l’inammissibilità della richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, reputando necessaria la presentazione di appositaistanza.

Trattasi quindi di provvedimento che decide nel senso dell’inammissibilità, per la richiesta di ammissione al detto beneficio, e quindi, sia pur ignorando la diversa conclusione dell’automaticità del beneficio, cui è pervenuto il Tribunale in sede di opposizione, senza in alcun modo esaminare la diversa richiesta di liquidazione dei compensi dovuti al professionista della parte ammessa al beneficio. La decisione impugnata è appunto affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da palesare la sua abnormità, in quanto in contrasto irriducibile con la prima parte del suo contenuto, nella quale espressamente si sofferma sull’erroneità della conclusione del Giudice di Pace circa la Ric. 2021 n. 4581 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- necessità di presentazione di un’autonoma istanza di ammissione al patrocinio, e riscontrando quindi l’erroneità anche della declaratoria di inammissibilità, ritiene con un salto logico di poter dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione, sul presupposto che a dolersi della decisione del giudice di pace dovesse essere il difensore della parte ammessa al beneficio. Trascura, in tal modo, che un’istanza di liquidazione non avrebbe potuto avere seguito fin quando non fosse stata rimossa la formale declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio (ancorché nella sostanza reputata superflua in ragione dell’affermata regola di automaticità del beneficio stesso).

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Potenza in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presen