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Ordinanza — n. 21906/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion-related legal aid denial due to contradictory court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21906/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Potenza Tribunal's order declaring the appeal inadmissible. The Tribunal had ruled that an expelled Albanian citizen was automatically entitled to legal aid, yet incorrectly concluded that the lower court's decision was merely a denial of lawyer fee liquidation, which only the lawyer could challenge. The Court found this reasoning fundamentally flawed because the lower court had explicitly denied the citizen's admission to legal aid, making the citizen the proper party to appeal, not the lawyer. Consequently, the decision was annulled and remanded for retrial by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 13 D.Lgs. 286/1998; Art. 142 DPR 115/2002: A court decision declaring an appeal inadmissible based on a misidentification of the aggrieved party due to contradictory reasoning regarding automatic legal aid eligibility constitutes a violation of the principle of reasoned judgment and must be quashed.

Parole chiave

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legal aid eligibility expulsion proceedings contradictory reasoning admissibility of appeal standing to appeal automatic admission quashing of order domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 D.Lgs. n. 286/1998
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del D.
Art. 142 DPR n. 115/2002
115/2002 fosse l’unico rimedio per contestare il diniego di ammissione al patrocinio, riteneva che ai sensi dell’art. 142 dello stesso DPR n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4577-2021 proposto da: PJECI TEFTA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 4577 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Potenza con ordinanza del 12 gennaio 2021, pronunciando sull’opposizione avanzata da Pjeci Tefta avverso l’ordinanza emessa in data 29/11/2017 dal Giudice di Pace di Potenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Rilevava che il ricorrente, coinvolto in un giudizio di espulsione, in quanto cittadino albanese - essendo stato impugn ato il relativo provvedimento prefettizio – e che il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto non risultava presentata la relativa istanza.

Tale provvedimento era quindi oggetto di opposizione ed il Tribunale, ritenuta l‘ammissibilità del ricorso, sul presupposto che l’opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse l’unico rimedio per contestare il diniego di ammissione al patrocinio, riteneva che ai sensi dell’art. 142 dello stesso DPR n. 115/2002, per la sua collocazione sistematica nonché per la ratio ad esso sottesa, dovesse essere interpretato nel senso che, in deroga alle regole generali in materia di ammissione al detto beneficio, prevede per il soggetto che sia stato colpito da un provvedimento di espulsione, l‘automatica ammissione al beneficio, posto che si prescinde in tal caso dalla verifica delle Ric. 2021 n. 4577 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- condizioni reddituali del beneficiario nonché dal riscontro della non manifesta infondatezza della pretesa. Il Tribunale, tuttavia, rilevava che stante l’automaticità dell’ammissione al patrocinio, doveva reputarsi che il provvedimento del giudice di pace si sostanziava in un rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa, provvedimento che andava impugnato non già dalla parte ma dallo stesso difensore. Ciò rendeva quindi il ricorso originario inammissibile. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Pjeci Elis sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della eventuale discussione orale. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 189/2002, nonché dell’art. 142 del D. Lgs. n. 113/2002 e dell’art. 142 del DPR n. 115/2002. Si evidenzia che il Tribunale pur avendo correttamente concluso per la soluzione dell’automatica ammissione dello straniero espulso al patrocinio a spese dello Stato, ha tratto da tale conclusione l’erronea conseguenza dell’inammissibilità del ricorso in opposizione del ricorrente, sostenendo che la decisione del Giudice di Pace si fosse concretata in un diniego di liquidazione dei compensi al difensore, soggetto quindi unicamente legittimato a dolersi.

Ric. 2021 n. 4577 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Trattasi però, a detta del ricorrente, di motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con una conseguente nullità della decisione. Infatti, è stata in tal modo denegata la reale consistenza del provvedimento oggetto di opposizione, attribuendosi allo stesso un contenuto del tutto incompatibile con il suo tenore letterale, pervenendo quindi alla declaratoria di inammissibilità con un salto logico privo di giustificazione. Il motivo è fondato. Rileva in tal senso che, come riportato nella stessa ordinanza impugnata, il Giudice di pace, lungi dal pervenire ad un rigetto della richiesta di liquidazione, aveva espressamente affermato l’inammissibilità della richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, reputando necessaria la presentazione di apposita istanza.

Trattasi quindi di provvedimento che decide nel senso dell’inammissibilità, per la richiesta di ammissione al detto beneficio, e quindi, sia pur ignorando la diversa conclusione dell’automaticità del beneficio, cui è pervenuto il Tribunale in sede di opposizione, senza in alcun modo esaminare la diversa richiesta di liquidazione dei compensi dovuti al professionista della parte ammessa al beneficio. La decisione impugnata è appunto affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da palesare la sua abnormità, in quanto in contrasto irriducibile con la prima parte del suo contenuto, nella quale espressamente si sofferma sull’erroneità della conclusione del Giudice di Pace circa la Ric. 2021 n. 4577 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- necessità di presentazione di un’autonoma istanza di ammissione al patrocinio, e riscontrando quindi l’erroneità anche della declaratoria di inammissibilità, ritiene con un salto logico di poter dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione, sul presupposto che a dolersi della decisione del giudice di pace dovesse essere il difensore della parte ammessa al beneficio. Trascura in tal modo che un’istanza di liquidazione non avrebbe potuto avere seguito fin quando non fosse stata rimossa la formale declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio (ancorché nella sostanza reputata superflua in ragione dell’affermata regola di automaticità del beneficio stesso).

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Potenza in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del prese