Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing the bankruptcy opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the bankruptcy opposition proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. Although the client argued violations of bankruptcy and tax laws regarding the insolvent company's assets, the court found no grounds for intervention. The decision rests solely on the procedural fact that the withdrawal act legally terminated the litigation without further analysis of the substantive claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the court needing to examine the merits of the contested legal or factual grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30314-2019 proposto da: DUELLO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato LUCA SAVINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA AIELLO; -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA GIOCABINGO SRL; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 3472/2019 del TRIBUNALE di ROMA, Sez. VI–RG 30314/2019 camera di consiglio10.3.2022 depositato il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ―Grazia Duello ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento Giocabingo s.r.l.. 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi e non è stato resistito. 3. ― La ricorrente ha lamentato: la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 3 e 7, l. n. 297/1982, dell’art. 2120 e dell’art. 115 l. fall.; la nullità del decreto per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento al tema del trattamento di fine rapporto; l’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’indebita detrazione dell’imposta da parte della fallita sul trattamento di fine rapporto; la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 e 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 2, comma 4, d.m. n. 70/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4.
― La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 5. ― L’atto di rinuncia implica doversi dichiara re l’estinzione del procedimento. 6. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo stato il Sez. VI–RG 30314/2019 camera di consiglio10.3.2022 ricorso resistito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, ne