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Ordinanza — n. 21891/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes lower court ruling for allowing lawyer fee liquidation after case closure, citing Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Tribunal of Vibo Valentia's order dismissing a lawyer's opposition regarding fee liquidation. The lower court had ruled that fees could not be claimed after the execution procedure closed, but the Supreme Court found this contrary to established case law. Consequently, the decision was overturned to allow the lawyer to request payment despite the procedural timeline.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115 del 2002; The provision does not establish a time bar for defense fee liquidation requests filed after the closing judgment, nor does it prevent the judge from ruling on them post-merit decision.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compensi difensore decadenza istanza giudizio esecutivo estinto ordinanza cassazione indennità d'espropriazione procedura di liquidazione dei conti stanza di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115 del 2002
A tal fine si riteneva che ai sensi dell’art. 83 co.
Art. 111 Cost.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 111 Cost. e 134 ( rectius 132 n.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 14 delle preleggi
art. 111 Cost
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22448/2019
24-06-2022 -4- (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art.
Cass. n. 2211/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4359-2021 proposto da: INZILLO GIACINTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato CIUFOLINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati INZILLO MARIA CATERINA, DURANTE OLGA e CANTAFIO VINCENZO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 24/11/2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Ric. 2021 n. 4359 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 22 dicembre 2020 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Inzillo Giacinto avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa dallo stesso assistito.

A tal fine si riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che, una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non ha più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva. Nella specie emergeva che al momento del deposito della richiesta di liquidazione dei compensi (20/5/2016), la procedura esecutiva era stata già dichiarata estinta con provvedimento del 2/5/2016, e che non poteva invocarsi, in senso contrario a quanto sostenuto dal Tribunale nel provvedimento opposto, che il rilascio della copia di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine fosse intervenuto solo in data successiva all’estinzione della procedura, atteso che l’ammissione Ric. 2021 n. 4359 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- provvisoria risaliva al 28/4/2016, prima che la procedura esecutiva fosse dichiarata estinta. Avverso tale ordinanza propone ricorso Inzillo Giacinto sulla base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 111 Cost. e 134 ( rectius 132 n.

4) c.p.c., per motivazione meramente apparente, in quanto inidonea a rivelare la reale ratio decidendi, in contrasto con il principio del cd. minimo costituzionale della motivazione. Infatti, la decisione gravata non contiene alcuna specifica risposta alla denuncia di illegittimità del provvedimento opposto, concretando in tal modo un evidente caso di motivazione meramente apparente. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del DPR n. 115/2002 e 14 delle preleggi, in quanto si è ravvisata una causa di inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per il solo fatto che la richiesta sia stata avanzata dopo la definizione del giudizio a quo, al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

Ritiene la Corte che debba darsi priorità logica, anche in considerazione del principio della ragione più liquida alla disamina del secondo motivo che si palesa evidentemente fondato. Infatti, il Tribunale ha deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che Ric. 2021 n. 4359 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf.

Cass. n. 2211/2020). L’accoglimento del secondo motivo implica poi l’assorbimento del primo motivo. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM accoglie il secondo motivo, ed assorbito il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Vibo