Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21890/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows defense costs reimbursement and travel allowance when lawyer proves travel to court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's order denying reimbursement of travel expenses and a travel allowance to a defense lawyer. The lawyer argued that proving travel to the court should suffice for reimbursement, while the lower court incorrectly demanded proof of using a personal vehicle. The court ruled that the lower court violated the law by conflating two independent claims and imposing an unnecessary burden of proof regarding vehicle usage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 DM n. 55/2014; Art. 27 DM n. 55/2014: The travel allowance and reimbursement of living expenses are independent claims that can be cumulated; the lower court must recognize the allowance once the lawyer proves travel from their professional seat, without requiring proof of personal vehicle usage.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense lawyer costs travel allowance reimbursement living expenses reimbursement personal vehicle proof Cassation quashing order rimborso delle spese di viaggio spese del veicolo a motore spese di trasporto professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 DM n. 55/2014
Il Tribunale quale giudice dell’opposizione riteneva che l’art. 15 del DM n.
Art. 27 DM n. 55/2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17898/2003
Cass. n. 22951/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25778-2021 proposto da: BRACCIANI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA FELIZIANI, giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 25778 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 5/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 luglio 2021 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Francesco Bracciani avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di persona imputata in un processo penale ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, nell’opposizione si lamentava che non fosse stata liquidata l’indennità di trasferta nonché che fosse stato negato il rimborso delle spese di viaggio, commisurate ad un quinto del costo del carburante, avendo l’opponente fatto uso di un autoveicolo proprio.

Il Tribunale quale giudice dell’opposizione riteneva che l’art. 15 del DM n. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie, correla il riconoscimento dell’indennità di trasferta ed il diritto al rimborso delle spese di viaggio, nel caso di uso di autoveicolo proprio del difensore, alla prova che il viaggio abbia effettivamente avuto luogo con l’impiego di un mezzo del difensore, prova della quale l’opponente non aveva fornito adeguata documentazione. Avverso tale ordinanza Bracciani Francesco propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Ric. 2021 n. 25778 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 27 del DM n. 55/2014. Si ricorda che il ricorrente è iscritto al Foro di Torino e che l’attività processuale per la quale è stata richiesta la liquidazione dei compensi e delle spese si è invece svolta dinanzi al Tribunale di Vercelli. Dai verbali di causa emerge che il ricorrente ha partecipato, in un caso personalmente ed in un altro a mezzo sostituto processuale, avvalendosi di un avvocato facente parte dello stesso studio, a due udienze dinanzi al Tribunale di Vercelli, così che a fronte della prova dell’avvenuto spostamento, non poteva essere negato il diritto al rimborso delle spese vive, calcolate sulla scorta del parametro di cui all’art. 27 del citato DM (e cioè in misura pari ad un’indennità chilometrica corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e di parcheggio).

Il provvedimento impugnato ha negato il rimborso reputando necessario offrire la prova anche dell’effettivo utilizzo del proprio autoveicolo, prova che però non può essere fornita laddove, come pur è consentito, l’interessato ometta di servirsi della rete autostradale ovvero non effettui un rifornimento di carburante. La necessità di una puntuale documentazione si pone invece, come si ricava dalla stessa norma, nel caso in cui sia richiesto anche il rimborso delle spese di pedaggio e di parcheggio. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto Ric. 2021 n. 25778 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- l’ordinanza ha rigettato in toto l’opposizione, senza avvedersi che accanto al mancato rimborso delle spese si lamentava anche il mancato riconoscimento dell’indennità di trasferta, in ogni caso dovuta una volta documentato lo spostamento dalla propria sede professionale del difensore. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Effettivamente, quanto alla liquidazione dell’indennità di trasferta, ancorché il motivo richiami erroneamente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., lo stesso è volto a denunciare un’omessa pronuncia da parte del giudice dell’opposizione su di una specifica censura del ricorrente che si doleva del fatto che, oltre al rimborso delle spese vive, non fosse stata riconosciuta la spettanza dell’indennità di trasferta che compete al difensore, una volta che abbia documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell’espletamento del mandato difensivo.

L’ordinanza impugnata ha invece del tutto omesso di fornire risposta a tale specifica doglianza, reputando erroneamente assorbita la questione de qua per effetto del rigetto della censura che investiva il rimborso delle spese vive, e ciò pur essendo quest’ultimo profilo indipendente da quello concernente la spettanza dell’indennità di trasferta, come appunto si ricava dalla sessa formulazione letterale dell’art. 15 del DM n. 55 del 2014, che con l’utilizzo della congiunzione “e” chiarisce come si tratti di spettanze suscettibili di cumulo.

Del pari fondata è la prima censura. Ric. 2021 n. 25778 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, il precedente di questa Corte richiamato in motivazione (Cass. n. 17898/2003), lungi dall’affermare il principio della necessità della puntuale prova dell’utilizzo del veicolo appartenente al difensore per il rimborso delle spese parametrate al costo del carburante, si limita piuttosto ad affermare che l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva (in tal senso si veda altresì Cass. n. 22951/2016, secondo cui l’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all’indennità chilometrica dovevano essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali era stata fornita prova della partecipazione).

La decisione gravata, nel pretendere la documentazione anche dell’utilizzo del veicolo personale del difensore, pur a fronte della dimostrazione dell’effettivo spostamento dello stesso al fine della partecipazione alle attività processuali svoltesi dinanzi al Tribunale di Vercelli, ha quindi violato le norme di cui alla rubrica del motivo in esame, e deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vercelli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. 25778 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- PQM accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per l