Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21852/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against lower court ruling on five-year prescription for public sector fixed-term contract discrimination claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21852/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's appeal against a lower court judgment that applied a five-year prescription period to a teacher's claim for equal pay. The Ministry argued for a ten-year ordinary prescription term, but the court held that claims for equal treatment in public employment involving periodic payments must follow the five-year rule under Article 2948 of the Civil Code. Consequently, the lower court's decision upholding the five-year limitation was confirmed, and the case was remanded for further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2948 n. 4 e 5 c.c.; In public sector employment, claims by fixed-term workers for equal pay with permanent staff are subject to a five-year prescription period, not the ordinary ten-year term, to prevent reverse discrimination.

Parole chiave

Generato dall'IA
public sector employment fixed-term contracts non-discrimination principle five-year prescription equal pay claims Civil Code Art. 2948 remand for retrial restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2947 c.c.
Art. 2948 n. 4 e 5 c.c.
se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n.
Art. 4 comma 43 legge n. 183/2011
nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
i ricorrenti denunciano, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10219/2020
4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. n. 10219/2020;
Cass. n. 12443/2020
Cass. n. 12443/2020; Cass.
Cass. n. 12503/2020
12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass.n.
Cass. n. 4194/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente 171 ORDINANZA sul ricorso 31854-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro prD tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BRAY CATERINA; - intimata - avverso la sentenza n. 145/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto di Caterina Bray docente ripetutamente assunta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione dal 2006 al 2012 e poi immessa in ruolo, alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base dei contratti di supplenza;

2. il Tribunale aveva, altresì, condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, senza statuire sull'eccezione di prescrizione quinquennale che il Ministero aveva riproposto in appello come unico motivo di gravame;

3. la Corte territoriale ha respinto l'impugnazione ed ha rilevato che la violazione del principio di non discriminazione costituisce inadempimento contrattuale e la domanda con la quale il lavoratore rivendica la parità di trattamento ha natura risarcitoria ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese Caterina Bray , rimasta intimata;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. i ricorrenti denunciano, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ. nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011 e addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione; 1.1. evidenziano che la domanda con la quale il lavoratore assunto a termine rivendica le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato ha natura retributiva e, pertanto, il credito si prescrive se non azionato con il decorso di cinque anni dalla data della maturazione;

Ric. 2020 n. 31854 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 2. il ricorso è manifestamente fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. n. 10219/2020;

Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass.n. 4194/2021);

3. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; 3.1. se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile;

4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, Ric. 2020 n. 31854 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello