Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21821/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal for inadmissibility regarding probabilistic outcome assessment in professional liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21821/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the lawyer's argument regarding the probable outcome of the original case was a factual assessment, not a legal error. The lower court correctly evaluated that the client's right to compensation was uncertain due to conflicting evidence about the vehicle's sale, making a favorable prognosis impossible without certainty. Since the appellant merely offered a different reconstruction of the facts rather than citing a defect in reasoning or proof rules, the appeal failed to meet the threshold for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; In professional liability cases, the court's prognostic assessment of a favorable outcome is a factual judgment based on evidence reconstruction and cannot be censured by the Supreme Court unless there is an absolute lack of reasoning or a violation of proof rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional liability probabilistic assessment factual judgment cassation inadmissibility outcome prognosis evidence reconstruction legal error threshold restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1223 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8516/2020
Cass. 25112/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22307-2021 proposto da: DURANTE OTTAVIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RAVINALE; - ricorrente - ffi PrITO C011tro ANTONELLA, nella ilwrigità di amministratrice di rE-I sostegno del di lei padre pERAINU RENZO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Giuliana 73, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CARBONARO ; - controricorrente- avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI* Ric. 2021 n. 22307 sez. M3 ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-Renzo Peirano ha subìto un danno ad un trattore di sua proprietà a seguito di un incidente stradale. Poiché la compagnia di assicurazioni La Fondiaria ha risarcito il danno, ammontante a 21.000 C, non già a lui bensì alla società "Trasporti Europei srl", che era semplice utilizzatrice del mezzo, il Peirano ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione onde far valere il proprio diritto e non quello altrui al risarcimento. 2.-Nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Tribunale di Firenze, la società "La Fondiaria" aveva inizialmente allegato una scrittura privata da cui sarebbe emerso che il Peirano aveva autorizzato la medesima società di assicurazione a risarcire il danno alla società "Trasporti Europei srl", ossia alla utilizzatrice.

Tuttavia, il Peirano aveva disconosciuto questa scrittura proponendo querela di falso per privarla di efficacia: il procedimento di merito quindi era stato sospeso in attesa della definizione del procedimento incidentale sulla falsità del documento. Tuttavia, la querela di falso è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Firenze in quanto la compagnia di assicurazione aveva dichiarato di non volersi più avvalere del documento in questione, con la conseguenza che il procedimento di merito, una volta conclusosi quello incidentale sulla falsità dell'atto, avrebbe dovuto essere riassunto nel termine di legge.

Il difensore del Peirano, avvocato Ottaviano Durante, non ha però proceduto a tale riassunzione, con la conseguenza che il giudizio di merito, ossia quello sul diritto al risarcimento del danno, si è estinto con conseguente perdita per il danneggiato della possibilità di far valere le sue ragioni. 3.-Renzo Peirano ha dunque agito nei confronti dell'avvocato Ottaviano Durante per far valere la responsabilità professionale di costui. Ottaviano Durante si è costituito ed ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della parcella. Il Tribunale di Savona, competente territorialmente per tale causa, ha accolto la domanda del Peirano condannando il difensore a risarcire il cliente nella misura del danno da costui subìto, ossia della perdita del risarcimento dovuto dall'assicurazione e quindi nella misura di 21.000 C, ed ha altresì rigettato le domande riconvenzionali volte ad ottenere il pagamento della parcella. i Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova che ha osservato come la riassunzione è stata colpevolmente omessa dal difensore, il quale si era difeso sostenendo che comunque aveva concordato con lo stesso cliente di non farla, sulla base di una prognosi negativa sull'esito della lite.

La Corte di appello ha osservato come invece la declaratoria di inammissibilità della querela di falso non avrebbe pregiudicato l'esito della lite poiché l'assicurazione aveva dichiarato di non volersi avvalere del documento oggetto di querela ed aveva altresì osservato che era chiaramente emerso nel giudizio di merito che la proprietà del trattore era del Peirano, e che quindi costui avrebbe con molta probabilità vinto la causa se questa fosse stata tempestivamente riassunta. 4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per easppzione ,l'avvocato A it «cuti" 904.0.0 ot-n Ottaviano Durante, con un motivo di ricors4Renzo Peirano si è costituitgted ha notificato controricorso. ""Al*M1 421(144" 1.942-1-tt4"4/1.‘ Considerato che 5.- L'unico motivo di ricorso fa valere violazione degli articoli 1223 e 2697 del codice civile.

La tesi del ricorrente è la seguente. La Corte d'appello ha operato una prognosi circa l'esito favorevole del giudizio, ove fosse stato proseguito e riassunto, ma lo ha fatto in modo errato, non avendo tenuto conto del fatto che, invece, vi era assoluta incertezza sulla spettanza del diritto al risarcimento a favore del cliente in quanto era presente in atti l'atto con cui il Peirano aveva venduto il trattore subito dopo il danno alla società "Trasporti Europei srl", quella cioè a cui la compagnia di assicurazione aveva corrisposto l'indennizzo.

Da tale documento non si capiva se la vendita era avvenuta tenendo conto oppure no del danno e del credito al risarcimento esistente, e comunque in altro giudizio quella vendita era stata risolta per inadempimento dell'acquirente con restituzione del bene al Peirano, ma tale documento non era stato fornito dal cliente al difensore, e dunque la prova della proprietà in capo al Peirano non era così certa e non poteva quindi dirsi che l'esito del giudizio sarebbe stato a costui favorevole. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto (Cass. 8516/ 2020;

Cass. 25112/ 2017). Questo accertamento è tuttavia un giudizio di fatto poiché presuppone la ricostruzione degli eventi avvenuti e la previsione di come sarebbero andati ove l'avvocato avesse diligentemente operato. In quanto giudizio di fatto, dunque, non può essere censurato in Cassazione se non adducendo un difetto assoluto di motivazione o una violazione delle regole legali in tema di prova e ricostruzione di quel fatto. In realtà il ricorrente qui non censura la decisione impugnata né sotto l'uno né sotto l'altro profilo, ma semplicemente lo fa proponendo una diversa ricostruzione del fatto, ossia una ricostruzione basata su una diversa valutazione delle prove documentali emerse rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito, e dunque come tale qui preclusa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. A_ 4, ( 1 4-tek-#4-40 -,0c£4.pc-u.-19=A-02-e_ .t 3,1 AÀ.4Lo CA-e4-44 utn +44-1 tr0

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,