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Ordinanza — n. 21818/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction in INPS order, allowing only clerical amendment without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21818/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order by adding a missing lawyer's name to the header. The appellant argued the original document omitted their co-counsel, while the INPS remained the opposing party. The court ruled that while the error must be fixed, no judicial decision on costs is permitted during material correction procedures.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; Material errors in judicial orders must be corrected by the registry without any ruling on litigation costs.

Parole chiave

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material error correction clerical amendment no costs ruling INPS appeal court registry duty difetto di sottoscrizione difetto formale di procedura omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 21213 del 2013
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013).
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Testo completo

vvocato RAFFAELE DI'IELLA e dall'avvocato MARIA DEL PRETE; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14525/2020 della COR1E SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: l'avv.to Maria Del Prete ha presentato istanza di correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 14525/2020, depositata il 9 luglio 2020, deducendo che, nell'intestazione del provvedimento, è stato omesso il proprio nominativo, quale codifensore, unitamente all'avv.to Raffaele Di Tella, della parte ricorrente, Addolorata Santopietro; l'INPS è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE: dagli atti di causa, emerge la nomina dell'Avv.to Maria Del Prete, quale difensore, unitamente all'avv.to Raffaele Di Tella, di Addolorata Santopietro; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza difetta l'indicazione del predetto difensore; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 14525 del 2020 deve correggersi con l'aggiunta, nell'epigrafe della stessa, dell'avvocato Maria Del Prete dopo l'espressione «[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Tella»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013).

P.Q.MManda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gen aio 2022. IL Pl. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL C Dort.s Ric. 2021 n. 22726 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3-