Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21756/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rejects jurisdiction objection, affirming specialized agrarian tribunal competence over mixed debt disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21756/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the agricultural tribunal's refusal of jurisdiction, ruling that the specialized agrarian court retains competence. The plaintiff argued the dispute involved a commercial agreement, while the defendant contended the specialized court should handle the incidental agrarian relationship. The court held that since the primary debt was not the agrarian relationship itself but a separate private agreement, the specialized tribunal remained the proper forum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 cod. proc. civ.; Art. 40 comma 3 cod. proc. civ.: The specialized agrarian tribunal retains jurisdiction when the main claim is a private agreement, even if an agrarian relationship is merely an incidental prerequisite for calculating the debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction agrarian tribunal specialized agrarian court compensation defense incidental agrarian relationship private agreement debt inquinamento d'origine agricola diritto agrario acque di scarico industriali e artigianali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 cod. proc. civ.
su titolo esecutivo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 cod.
Art. 40 comma 3 cod. proc. civ.
propone ricorso deducendo l’accertamento anche del credito derivante dal rapporto agrario e dell’applicazione dell’art. 40 comma 3 cod. proc. civ. circa l’attrazione della causa con rito ordinario in quella con rito speciale.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 615 cod. proc. civ
su titolo esecutivo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 40 comma 3 cod. proc. civ
propone ricorso deducendo l’accertamento anche del credito derivante dal rapporto agrario e dell’applicazione dell’art. 40 comma 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19748 del 27/09/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 20470-2021 proposto da: AGRICOLA NATURALLAGO S.R.L. - SOC AGR in Liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI; - ricorrente - contro CALAFOMA S.R.L. SOC AGR, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO BIANCHI; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 27/05/2021;

Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria Soldi che chiede alla Corte di rigettare il ricorso; osserva quanto segue. La Calafoma s.r.l. Soc agricola a fronte di precetto intimatole dalla Agricola Naturralago S.r.l. su titolo esecutivo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Forlì, deducendo in compensazione un credito basato su scrittura privata del 20/6/2018 nella quale l’opposta si obbligava a corrispondere un corrispettivo annuo pari al 10% del fatturato annuale sul fondo con un minimo di euroquarantamila (€ 40.000 ) all’anno « al lordo del canone dell’affitto di fondo rustico pari a euro 7500».

La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Forlì ha declinato la competenza affermando che l’accertamento del credito è relativo ad un accordo definito come «quadro e commerciale» e ha indicato quale giudice competente il Tribunale ordinario della stessa sede. Averso l’ordinanza propone regolamento di competenza la Agricola Naturralago S.r.l. La Calafoma S.r.l. ha depositato scritti difensivi. La Naturralago Soc. agricola a r.l. propone ricorso deducendo l’accertamento anche del credito derivante dal rapporto agrario e dell’applicazione dell’art. 40 comma 3 cod. proc. civ. circa l’attrazione della causa con rito ordinario in quella con rito speciale.

La prospettazione della ricorrente è infondata perché, risultando il credito opposto «al lordo» del credito derivante dal rapporto agrario, e Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 dunque incluso quest’ultimo credito, oggetto di accertamento con efficacia di giudicato è il credito derivante dalla scrittura privata del 20/6/2018 rispetto al quale il rapporto agrario, in quanto mero presupposto, è soltanto oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice non specializzato nelle forme del rito ordinario (si veda, sul punto Cass. n. 19748 del 27/09/2011 Rv. 619877 -01).

Ciò in quanto la controversia è sorta a seguito del un decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Forlì con riferimento ai lavori per la realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue, pagati dalla Calafoma S.r.l. invece che dalla Naturralago Soc. agricola a r.l. e alla pattuizione in aumento del canone dovuto per il fondo rustico, con prospettazione di un controcredito in compensazione in favore della società ingiunta, senza che siadiscussa principaliter la sussistenza del rapporto agrario in quanto tale. Deve, pertanto, dichiararsi la competenza a conoscere della controversia del Tribunale di Forlì.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Forlì; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli