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Ordinanza — n. 21707/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows taxpayer appeal against tax authority's fee offset due to procedural error and lack of exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to offset litigation costs. The taxpayer argued that the offset was illegal because they fully won the second-instance trial, whereas the tax authority contended the offset was justified by the procedural nature of the ruling. The court ruled that offsetting fees requires explicit 'grave and exceptional reasons' beyond mere procedural rulings, which were absent here, thus annulling the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: In tax proceedings, litigation cost offsets require explicitly stated grave and exceptional reasons specific to the case, not merely the procedural nature of the ruling, especially when one party is fully victorious.

Parole chiave

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tax litigation costs fee offset justification procedural ruling nature exceptional reasons requirement taxpayer procedural rights allegazioni insufficientemente motivate notificazione viziata dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 15 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs.
Art. 92 c.p.c.
10-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
Art. 24 Cost.
Art. 132 cod. proc. civ.
art. 92 c.p
10-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
art. 140 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178
(Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass.
Cass. 7 novembre 2019, n. 28658
2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass.
Cass. 14 marzo 2019 n. 7352
16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.
Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206
21178; analogamente Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4169-2020 proposto da: GLIELMI MARIA CONSIGLIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato LUCA RUGGIERO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5847/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE • DISTACCATA di SALERNO, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad un recupero credito d'imposta per l'anno d'imposta 2009 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo nulla la suddetta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello dell'Ufficio inammissibile ritenendolo tardivamente proposto e compensava le spese di lite «in considerazione della pronuncia in rito»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo - erroneamente notificato ma lo rinnovava correttamente - mentre l'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva; con ordinanza interlocutoria del 17 marzo 2022, n. 8759, questa Corte disponeva, a cura della ricorrente, la rinnovazione della notificazione del ricorso, adempimento che veniva appunto correttamente effettuato.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 24 Cost., 12 ss. disp. att. cod. civ. e 132 cod. proc. civ., per aver illegittimamente compensato le spese di giudizio tra le parti in causa pur essendo la parte contribuente risultata pienamente vincitrice nel giudizio di secondo grado. Ric. 2020 n. 04169 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;

Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;

Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in Ric. 2020 n. 04169 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.:

Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; analogamente Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha condannato l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite dal momento che, essendo stato dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non di una ipotesi di reciproca soccombenza e d'altra parte la stessa Commissione Tributaria Regionale - compensando le spese di lite «in considerazione della pronuncia in rito» - ha implicitamente (e contraddittoriamente rispetto alle conclusioni cui giunge) riconosciuto non sussistere le gravi e eccezionali ragioni per la compensazione delle spese quali certamente non sono quelle derivanti da una inammissibilità dell'appello a causa della sua tardiva proposizione.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in Ric. 2020 n. 04169 sez. MT - ud. 10-05-2022 -4- diversa composizione, anche per le spese del giudizio di