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Ordinanza — n. 21696/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request for lower litigation costs due to lack of clear intent in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21696/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed an application to correct a material error regarding litigation costs in a recent order. The applicants argued that their awarded fees were lower than those of other parties despite performing identical activities. The court rejected this claim because the reasoning did not explicitly indicate an intent to award a specific amount, and the discrepancy did not stem from a clear mismatch between the judge's written reasoning and the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; The procedure for correcting material errors applies only to obvious discrepancies between the judge's expressed intent in the reasoning and the written decision, and cannot be used to alter the substantive content or award different costs without clear evidence of such intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs Cassazione di Roma procedural admissibility judicial intent civil procedure code cost allocation errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.
art. 287 c.p
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16877 del 2020
(Cass. n. 16877 del 2020 - in applicazione del suddetto principio è stata cassata con rinvio la pronunzia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite).
Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018
Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018), nella motivazione non vi è alcuna manifestazione da cui desumere l'intenzione della liquidazione delle spese secondo una determinata misura, evincendosi solo il generico Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 3312-2022 proposto da: MAZZA PROVVIDENZA, SCARFI ANDREA, VENUTO FRANCESCO, FIUMARA RICCARDO, BRUNO PASQUALINA, OLIVA SABINA, DI PIETRO SALVINA, MANETTO GIOVANNA, ROCCA CATERINA, DE LEO CONCETTA, CALABRETTA PAOLA, LUCANIA STEFANO, RUGGERI GIUSEPPE, CIGALA ROSA MARIA, DE FELICE CINZIA, CERAOLO ANTONINO, PROCED SRL, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dalP avvocato SALVATORE CATALANO; Ricorrenti contro ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore,; - intimati - SETTINERI NICOLETTA ORNELLA, INTILISANO LUCIANA, DI MAURO SONIA, RAFFA ANTONELLA, D'ARRIGO RITA, MACELI CONCETTA, PARROCCHIA MADONNA DELLA c,q-11,JAP PACE, CIOTTO ANNA,OMA VINCENZ, CAMA AMELIA, SMIRIGLIA MELINA LUCIA, CASTROVINCI MELINA ANNA MARIA, FONDAZIONE CITTA' DEL RAGAZZO, VENUTI ANTONINO, PIRAJNO ROSARIA, BADESSA OTTAVIO, EFAL ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI IN LIQUIDAZIONE; - intimati - DI MAURO SONIA, INTILISANO LUCIANA, SETTINERI NICOLETTA ORNELLA,; - intimati - avverso l'ordinanza n. 1587/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Riccardo Fiumara e altri hanno proposto istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 1587 di data Ric. 2022 n. 03312 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- 19 gennaio 2022 di questa Corte nella parte in cui, nel capo del dispositivo relativo alle spese processuali, risulta liquidato in favore delle parti odierne istanti un importo per spese pari ad Euro 6.700,00 inferiore a quello liquidato in favore delle altre parti (Euro 8.700,009), nonostante da queste sia stata espletata la medesima attività. Considerato che: l'istanza è inammissibile.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Cass. n. 16877 del 2020 - in applicazione del suddetto principio è stata cassata con rinvio la pronunzia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite).

L'odierna istanza di correzione errore materiale mira ad incidere sul contenuto della decisione in quanto si chiede una liquidazione delle spese processuali di importo diverso da quello disposta nell'ordinanza. Peraltro, ove si consideri che presupposto della correzione è la non corrispondenza del dispositivo alla volontà espressa dal giudicante nella motivazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018), nella motivazione non vi è alcuna manifestazione da cui desumere l'intenzione della liquidazione delle spese secondo una determinata misura, evincendosi solo il generico Ric. 2022 n. 03312 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- riconoscimento dell'onere delle spese a carico della parte (ricorrente) soccombente. P. Q. M. Dich