Cassation appeal dismissed due to improper service of notice to absent party requiring remand for re-notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding tax prescription periods. The agency argued the lower court erred on the law, but the Court found the appeal procedurally invalid because it was served on the absent taxpayer's first-instance lawyer instead of personally. Consequently, the Court ordered the agency to re-serve the appeal directly on the taxpayer within sixty days, remanding the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, comma 3 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: A cassation appeal served on the lawyer of a party who remained absent in the appeal stage is null and ineffective; the court must order personal service on the party within sixty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA IuT . sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Manganelli Cristina; - intimata - avverso la sentenza n. 348, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana l'8.2.2021, e pubblicata il 30.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Manganelli Cristina, il 5.4.2016, l'avviso di intimazione n. 104 2016 9000473272, attinente ad Iva, Irpef, Cssn e ritenute alla fonte, per un valore dichiarato di Euro 3.550,00 (ric., p. 7).
2. Con unico motivo di impugnazione (sent. CTR, p. 1), la contribuente contestava l'ingiunzione, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti. La CTP di Siena accoglieva il ricorso.
3. L'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria Regionale della Toscana, la Manganelli rimaneva contumace. La CTR confermava la decisione di primo grado.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico strumento di impugnazione. Non si è costituita la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la prescrizione dei crediti erariali si compia in cinque anni e non nell'ordinario termine decennale.
2. Non può procedersi all'esame nel merito del ricorso. L'impugnazione per cassazione, infatti, è stata notificata alla contribuente, contumace in grado di appello, presso il difensore costituito nel primo grado del giudizio. 2.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che "la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.", Cass. sez. V, 11.5.2018, n. 11485 (conf. Cass. SS.UU., 29.4.2008, n. 10817).
3. La causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, onerandosi l'Agenzia delle Entrate di provvedere alla notifica del ricorso, personalmente a Manganelli Cristina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La Corte,
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l'Agenzia delle Entrate provveda alla notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordin