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Ordinanza Interlocutoria — n. 21689/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remits case to public hearing due to significant legal issue requiring public deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21689/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the tax dispute to a public hearing rather than issuing a final decision. The Agency of Revenue argued that foreign social security contributions were non-deductible, while the taxpayer claimed a statutory allowance for conventional remuneration and proportional deductibility. The court determined that the legal question's particular relevance necessitated public deliberation under specific procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue possesses particular relevance, the court must deliberate publicly and remit the case to a new hearing.

Parole chiave

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Italian tax procedure public deliberation requirement remittal to hearing foreign social security deductions Cassation procedural rules rimborso dei contributi agli stranieri esenzione dal pagamento dei contributi computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986
Art. 10, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917/1986

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GASPARI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO MARTELLI, GIOVANNI CALICETI; - controricorrente - 2)( avverso la sentenza n. 942/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 11 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2022 dal Consigliere Relatore LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2012 emessa in quanto l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto dell'indeducibilità dei contributi previdenziali, richiedeva il pagamento a titolo di maggiore imposta Irpef; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'articolo 51, comma 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede un'agevolazione che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare, in luogo del reddito da lavoro subordinato effettivamente percepito, la retribuzione convenzionale, che generalmente è inferiore rispetto al reddito effettivamente percepito, e riconosceva la deducibilità dei contributi in misura proporzionale all'imposta scontata nel Paese estero.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli Ric. 2021 n. 08200 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- 51, comma 8- bis, e 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986, n. 917 (T.U.I.R.) per aver erroneamente riconosciuto l'integrale deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero dal contribuente.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella ca