Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21688/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing to decide on tax deduction proof requirements under Italian tax code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21688/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the interlocutory ruling that dismissed the taxpayer's appeal against tax assessments for 2010. The taxpayer argued that costs for raw iron material were deductible because the material was transformed and resold, even without specific purchase documentation. The court recognized the legal significance of this evidentiary issue and ordered the case to be remitted for a public hearing to determine the admissibility of the costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a question of law regarding the application of tax deduction rules is of particular relevance, the collegium must treat it in public hearing and remit the case for a new role.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax deduction requirements burden of proof tax raw material costs transformation process interlocutory order remittal public hearing requirement tax assessment appeal onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
10-05-2022 -2- Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art.
Art. 109 T.U.I.R.
civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 109 del T.U.I.R.
Art. 53 Cost.
e dell'art. 53 Cost. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non deducibili tutti gli importi non documentati in quanto inadatti a soddisfare le condizioni dell'art.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5910-2021 proposto da: BM ROTTAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché MARIO BELOTTI, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO CASETTA, EUGENIO SARAI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1320/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: le parti contribuenti proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP e IRES per l'anno d'imposta 2010. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello affermando che le appellanti non hanno dato prova di avere ricevuto la merce corrispondente ai costi indicati nel conto generico "acquisti di materiale ferroso" e dalla documentazione in atti si evince che non sono indicati i materiali acquistati e le loro quantità e quindi non si sa quale e quanta merce sia stata venduta e solo con tale prova documentale le parti avrebbero potuto dimostrare l'effettività delle operazioni.

Pertanto la parte privata nulla ha prodotto per dar prova dei costi dichiarati mentre l'Ufficio ha posto in essere un accertamento che non è stato scalfito dall'onere probatorio di parte contribuente ed è avvalorato dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società appellanti agli organi di polizia tributaria. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Ric. 2021 n. 05910 sez. MT ud. 10-05-2022 -2- Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 109 del T.U.I.R. e dell'art. 53 Cost. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non deducibili tutti gli importi non documentati in quanto inadatti a soddisfare le condizioni dell'art. 109 cit. perché i costi per l'acquisto del materiale ferroso sono sicuramente inerenti rispetto alla produzione di reddito dato che si riferiscono all'acquisto del materiale che, una volta elaborato e trasformato, è stato rivenduto, così generando i ricavi indicati nella denunzia dei redditi.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.