Cassation court remands case regarding validity of tax notice notification via private postal agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the Fifth Section for further proceedings. The appellant argued that the Regional Tax Commission erred by validating a tax notice sent via a private postal agency, claiming such principles apply only to judicial acts. The court found no decisive evidence to determine the legal issue and therefore ordered the remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 c. 57 e 58 I.n. 124/2017; Art. 156 c.p.c.: The Court remands cases where the applicability of notification principles to administrative acts versus judicial acts lacks decisive evidence.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22540-2020 proposto da: NUSCO IMMOBILI INDUSTRIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50- A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RENZULLI; - controricoirente - avverso la sentenza n. 8586/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 22540 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg 22540/2020 Nusco Immobili industriali srl c/ Comune di Noia Ritenuto che: La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Noia, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Nusco Immobili industriali s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a IMU anno 2012, notificato a mezzo agente di posta privata, riteneva legittima la notificazione dell'atto. La società Nusco srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e ha depositato successiva memoria.
Ha resistito la parte intimata con controricorso. Considerato che: La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs.n.58/2011, 14 I.n.890/1992, 4 e 128 d.lgs.n.261/1999, 12 dPR n.156/1973, 4 d.lgs.n.261/1999, 1 c.57 e 58 I.n.124/2017, 1 c.161 I.n.296/2006, e 156 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Avrebbe errato la CTR nel ritenere valida la notifica effettuata e mezzo Agenzia di posta privata della raccomandata informativa effettuata da di poste private, non applicandosi i principi richiamati dalla CTR alla notifica degli atti amministrativi, ma unicamente a quelli giudiziari.
Preso atto della mancanza di evidenza decisoria della questione.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in R