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Ordinanza Interlocutoria — n. 21684/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to procedural defect in tax audit notice regarding missing verification report.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21684/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The commission had annulled a tax assessment because the required preliminary verification report was not issued, violating procedural timelines and the right to defense. The court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly identified the nullity of the assessment due to this specific procedural omission.

Regesto Legislator

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Art. 12 L. 212/2000; Art. 39 DPR 600/1973: A tax assessment is null if the preliminary verification report is not issued, depriving taxpayers of the mandatory sixty-day period for observations and violating the right to adversarial proceedings.

Parole chiave

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tax audit nullity verification report omission procedural deadline violation right to defense tax assessment annulment dichiarazione fiscale tardiva rettifica delle detrazioni differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 L. 212/2000
Art. 39, comma 1, lett. D) DPR 600/1973
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1457-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAPO PUGLIESE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ERSILIA MONTALTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 41, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANPIERO BALENA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2833/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 01457 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- r.g. 1457/2020 Agenzia delle entrate c/ Ersilia Montalto +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che su impugnazione da parte di Capo Pugliese SRL e di Ersilia Montalto, socia al 95% della predetta società, di avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IRPEF, l'anno 2009 - notificati ex art. 39, comma 1, lett. D) del DPR 600/1973 - ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Ufficio aveva accertato in capo alla società, un reddito di impresa di euro 49.089,00, in luogo della perdita dichiarata di euro 23.383,00.

Tale accertamento scaturiva dalle risultanze di un controllo eseguito al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi fiscali, concretizzatosi con accesso presso la sede della società, effettuato in data 19.07.2011, per acquisire la documentazione e le notizie necessarie. Il suddetto controllo veniva completato attraverso la valutazione dei dati e delle informazioni reperite all'Anagrafe Tributaria. L'ufficio, preso atto della ristretta base partecipativa della società, emetteva quindi a carico della socia Ersilia Montalto, separato avviso di accertamento per i redditi di partecipazione.

Entrambi gli accertamenti erano resi oggetto di tempestiva impugnazione. La CTP annullava l'accertamento della società, per violazione dell'art.12 della L.212/2000, a causa del mancato rilascio del prodromico processo verbale di constatazione e per il conseguente mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica, previsto dalla indicata norma. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'avviso di accertamento nullo per omessa redazione del processo verbale di constatazione e chiusura delle operazioni di controllo, avendo i contribuenti il diritto di ricevere copia del verbale e di disporre di 60 giorni prima della notifica dell'accertamento per eventuali controdeduzioni, preso atto anche della violazione del diritto al contraddittorio, essendo inclusi nell'accertamento anche tributi armonizzati.

I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che: la proposta va riformulata, esseto riferita a diversa fattispecie.

P.Q.M.

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