Cassation appeal dismissed for lack of admissibility; court orders file transmission to Fifth Section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Tubettificio M. Favia SRL against a regional tax commission decision regarding municipal waste taxes. The company argued violations of waste management regulations and procedural defects, citing prior favorable rulings. The court found no grounds for admissibility under Article 375 of the Code of Civil Procedure and ordered the file transmitted to the Fifth Section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 360, 10 comma, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not meet the statutory requirements for admissibility, necessitating transmission to a specific section for substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24153-2020 proposto da: TUBETTIFICIO M. FAVIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA BASSANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5152/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24153 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- FATTI DELLA CAUSA 1. La srl Tubettificio M.Favia ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di essa ricorrente dal comune di Cernusco sul Naviglio, per la tassa sui rifiuti dell'anno 2016. La CTR ha evidenziato che il compendio aziendale interessato dall'accertamento, della superficie complessiva di mq 9141,27, era costituito da aree per le quali non era stata richiesta alcuna imposta -in totale mq 1508,88- in quanto su di esse non era stata riscontrata la produzione di rifiuti ovvero era stata riscontrata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di rifiuti pericolosi smaltiti in via autonoma della srl, da aree -per mq 4.331,28- "destinate alla produzione di rifiuti urbani o assimilabili soggette a tassazione piena" e da altre aree -"officina" di mq 240 e "locali produzione" di mq 3061,11"- tassati con riduzione percentuale in quanto su di esse venivano prodotti sia rifiuti urbani o assimilabili sia rifiuti non assimilabili o pericolosi.
La CTR ha anche precisato che il tutto era stato accertato "da sopralluogo effettuato dal comune nel 2005 e rispetto ai quali non era stato documentato dalla parte alcuna modifica" nel tempo e che la quantificazione della pretesa impositiva risultava essere stata "correttamente operata tenendo conto delle riduzioni qualitativa e quantitativa previste dal regolamento comunale, sia per la parte fisa sia per la parte variabile della tariffa, in funzione delle diverse aree e delle tipologia d rifiuti prodotta".
2. Il Comune si è costituito con controricorso. ,01:Kil:'‘—‘- r' '4' 3. la ricorrente ha depositato due memorie in cui sono anche richiamate due decisioni intervenute in proprio favore (Cass. n. 28254/20 e Cass. n. 28746/20), in relazione a diversi periodi d'imposta. Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso la società, lamenta violazione di leggi e di regolamenti (at. 1, comma 649 dell al.147/2013; 184 del d.lgs. 152/2006, 175 del trattato CE; "10 e 10 bis del regolamento comunale TARI").
2. con il secondo motivo la società lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 10 comma, n.4, c.p.c. per non avere la CTR pronunciato su alcuni dei motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado;
3. in relazione al primo motivo di ricorso ed avuto riguardo ai precedenti citati dalla ricorrente nelle due memorie, non si ravvisano i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;
4. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM la Corte dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera d