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Ordinanza — n. 21582/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21582/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7928-2021 proposto da: SEMONELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza, n. 45, presso lo studio dell'Avvocato Pier Paolo Lucchese, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro SALVIONI RITA, ANGELINI CORRADO, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana, n. 73, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Nanni, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 158/2021 della Corte d'appello d i Roma, depositata il 08/01/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal ConsigliereAnnamaria Casadonte;

Regesto Legislator

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art. 1490 cod. civ, art. 132 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21582/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 45, presso lo studio dell'Avvocato Pier Paolo Lucchese, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro SALVIONI RITA, ANGELINI CORRADO, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana, n. 73, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Nanni, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 158/2021 della Corte d'appello d i Roma, depositata il 08/01/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal ConsigliereAnnamaria Casadonte;

Parole chiave

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anticipata immissione in possesso difetti materiali difetti occulti sequestro di beni immobili prova della proprietà apprezzamento anticipato delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 1490 cod. civ
art. 132 cod. proc. civ
civ., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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sez. un. 23745/2020
Sez. Un.8053/2014
Sez. Un.8053/2014); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7928-2021 proposto da: SEMONELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza, n. 45, presso lo studio dell'Avvocato Pier Paolo Lucchese, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro SALVIONI RITA, ANGELINI CORRADO, elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana, n. 73, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Nanni, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 158/2021 della Corte d'appello d i Roma, depositata il 08/01/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal ConsigliereAnnamaria Casadonte;

Rilevato che: -Antonio Semonella chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma meglio indicata in epigrafe, confermativa della decisione di primo grado; -con atto di citazione ritualmente notificato, Rita Salvioni e Corrado Angelini hanno convenuto in giudizio Antonio Semonella, chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto a recedere dal preliminare di vendita stipulato inter partes , in ragione dell’inadempimento del promissario acquirente concretatosi nell’ingiustificato rifiuto a prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo e conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria già versata; -il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza delle pretese attoree, sul rilievo che egli si era legittimamente rifiutato di concludere il contratto definitivo in quanto aveva scoperto, dopo essere stato immesso nel possesso materiale dell’immobile promesso in vendita, che lo stesso presentava gravi vizi che erano stati occultati dai promittenti venditori; -l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 15754/2019 pubblicata in data 29/7/2017, ha accolto le domande attoree, accertando e dichiarando la legittimità del recesso dal preliminare esercitato dai promittenti venditori con conseguente diritto di trattenere la caparra confirmatoria già versata dai promissari acquirenti; -il Tribunale ha rilevato, in particolare, che i vizi lamentati dal convenuto erano immediatamente riconoscibili, sicché il promissario acquirente, che aveva visionato l’immobile prima della stipula del preliminare e ne era entrato in possesso prima della conclusione del contratto definitivo, non poteva averne ignorato l’esistenza; -la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 158/2021, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 8/1/2021, ha rigettato il gravame proposto da Semonella avverso la decisione di primo grado; -a giudizio della Corte d’appello risultava provato, in base a dichiarazioni di un testimone diretto dei fatti, che Semonella avesse avuto accesso all’immobile promesso in vendita prima della conclusione del preliminare; -sicché, avendo i vizi lamentati natura immediatamente percepibile, gli stessi non potevano essere stati occultati dai promissari venditori, con conseguente inapplicabilità della garanzia di cui all’art. 1490 cod. civ.; -di conseguenza, il recesso esercitato dai promittenti venditori doveva considerarsi legittimo; -Semonella ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisione, con atto notificato indata 12/03/2021, affidato ad un solo motivo; -Rita Salvioni e Corrado Angelini hanno resistito con controricorso;

Considerato che: - con il motivo proposto (rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 1490 cod. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att., in ragione dell’assenza, apparenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, anche a fronte della mancata indicazione dei criteri sottesi alla valutazione del materiale probatorio anche di natura testimoniale, unitamente all’illegittima sopravvalutazione delle dichiarazioni testimoniali anche de relato , nonché alla luce dell’erroneo convincimento e della mancata motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali e prove documentali) si assume l’erroneità della valutazione del materiale probatorio effettuato dalla sentenza impugnata; -la censura è inammissibile; -secondo un consolidato orientamento di legittimità, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito al giudice di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione(cfr.

Cass. sez. un. 23745/2020); -la censura prospettata dal ricorrente è altresì inammissibile perch é , pur astrattamente denunciando la violazione di legge, si risolve, in realtà, nella richiesta di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze testimoniali diversa da quella fatta dalla decisione impugnata, vietata in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un.8053/2014); -il ricorso è pertanto inammissibile e, in applicazione della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis , dello stesso ar