Italian Court of Cassation allows appeal against tax agency due to apparent lack of reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject a garnishment proceeding. The lower court had ruled that a tax credit existed despite the absence of a formal reimbursement request, but provided only a superficial justification without explaining the evidentiary basis. The court found this reasoning violated the constitutional minimum required for judicial decisions, as it failed to make the decision's foundation perceptible to the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6, Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: A judgment is void if its reasoning is merely apparent, failing to disclose the logical path of the judge's conviction and leaving the interpreter to supply hypothetical arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15408-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?. - ricorrente - contro SHERPA ENGENEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtà di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. MATTEO BINELLI, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - 4t nonché contro NIKEFIN PROMOZIONI COMMERCIALI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE S.R.L., con sede in CASTELNOVO DI SOTTO (RE), alla VIA SAN BIAGIO; n. 75; - intimata - avverso la sentenza n. 1998 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 28/1.0/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; -(0 Rilevato che, con sentenza n. 1998 del tI3ZO2Ifla C.T.R. dell'Emilia-Romagna rigettò l'appello proposto dall'Ufficio avverso la pronuncia della C.T.P. di Reggio Emilia, la quale aveva accertato la sussistenza di un credito pignorabile, certo liquido ed esigibile, a carico del VAGENIZIA DELL'ENTRATE pur in assenza di una formale istanza di rimborso; che, in particolare, la C.T.R. ha ritenuto che il credito pignorato dalla SHERPA ENGINEERING S.R.L. nei confronti dell'AGENziA fosse da ritenersi definito e cristallizzato con l'atto di pignoramento "cui era da ascrivere l'indisponibilità da parte dell'originario creditore, una volta instauratosi validamente la procedura esecutiva"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.
CiV. la SHERPA ENGINEERING S.R.L., mentre è rimasta intimata (a seguito della ripresa del procedimento notificatorio del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) la NIKEFIN PROMOZIONI COMMERCIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n.15408 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- Considerato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art 132, comma 2,, n. 4, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. accertato l'esistenza dei crediti tributari a favore della NIKEFIN (debitrice esecutata dalla SHERPA), corredando la decisione con una motivazione apparente; che il motivo è manifestamente fondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01;
Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, Ric. 2020 n. 15408 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01;
Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, tanto premesso, la C.T.R., avuto riguardo alla presunta sussistenza di un "credito... nei confronti della parte pubblica", si è limitata ad affermare che "la mancata attivazione di una formale istanza di rimborso dello stesso [non] si pone come dato ostativo alla proposta esecuzione presso terzi" (cfr. sentenza, p. 1, secondo cpv.), senza altro specificare; che tale motivazione, non contenendo alcuna esplicitazione in ordine al quadro probatorio relativo alle ragioni sottese alla affermata esistenza di un credito tributario pignorabile, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo sotteso a tale affermazione, effettivamente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (arg. da Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod., civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistente il credito tributario interessato dalla procedura espropriativa presso terzi attivata nei confronti dell'AGENziA e della NIKEFIN sulla base della sola esposizione in dichiarazione);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; Ric. 2020 n. 15408 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4-
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso