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Ordinanza — n. 21521/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal when O.M.I. values are supported by bank withdrawal evidence proving cash payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21521/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, overturning the lower court's decision. The agency argued that the taxpayer's bank withdrawals proved undisclosed cash payments, while the taxpayer claimed the Office of Market Value (O.M.I.) was merely a presumptive tool. The court ruled that O.M.I. values are only advisory and cannot stand alone; however, when corroborated by specific evidence like bank records showing large unexplained withdrawals, they provide sufficient grounds to establish a higher transaction value.

Regesto Legislator

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Art. 51 DPR 131/1986; Cass. Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707: The Office of Market Value (O.M.I.) serves merely as an auxiliary tool for valuation and cannot constitute the sole basis for a tax assessment without corroborating evidence.

Parole chiave

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Office of Market Value cash payments tax assessment bank withdrawal evidence presumption of value stima fiscale immobiliare valore ufficiale valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 51 DPR 131/1986
648075 - 02 ); che, dunque, il ruolo delle quotazioni 0.M.I., ai fini dell'accertamento di un maggior valore, è rimasto invariato anche dopo l'introduzione della legge comunitaria citata, continuando le stesse ad avere valore meramente indiziario e ad aver rilievo i criteri richiamati dall'art. 51 del d.P.R.
Art. 6 comma 11 DL 119/2018
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l.
Art. 35 DL 223/2006
633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata SILVANA TASSINARI' che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707
da Cass., Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707) - che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2155
25707) - che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2155, Rv.
Cass., Sez. 5, 16.6.2021, n. 16957
Cass., Sez. 5, 16.6.2021, n. 16957, Rv.
Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655
661712-01); che il medesimo principio, con orientamento condiviso, è stato applicato anche all'imposta di registro, sempre con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea (Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655, Rv.
Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11439
10-05-2022 -4- 657461-01; Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11439, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 507-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro SILVANA TASSINARI, elett.te dom.ta in RIMINI, alla VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE, n. 202, presso lo studio del DOTT. STEFANO FABBRI; - intimata - avverso la sentenza n. 2147 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a SILVANA TASSINARI un avviso di accertamento per riprese relative al valore imponibile di un immobile dalla stessa acquistato ed afferenti all'anno di imposta 2011, quale conseguenza di un maggior valore O.M.I. del cespite compravenduto rispetto al prezzo emergente dall'atto di acquisto; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Forlì che, con sentenza n. 391/2015, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. dell'Emilia Romagna, la quale, con sentenza n. 2147, depositata il 17.9.2018, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) che l'Amministrazione finanziaria non avesse enunciato il criterio astratto in base al quale era pervenuta alla diversa determinazione del valore del bene negoziato, in modo da consentire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, (b) essendosi l'Ufficio limitato a presumere che le somme prelevate dal conto corrente bancario della TASSINARI, per la parte non giustificata, potessero riferirsi a maggiori somme versate al venditore senza, tuttavia, ancorare tale conclusione a qualche elemento di certezza, (c) ricorrendo, piuttosto, quale unico riscontro della ripresa, alla valutazione O.M.I. - costituente, al contrario, un mero strumento di ausilio per l'esercizio della potestà valutativa.

Osservò, inoltre, la C.T.R. che, (d) in relazione ai prelevamenti per un importo corrispondente ad € 41.900,00, considerato non giustificato dall'AGENziA, la contribuente aveva al contrario fornito un'autodichiarazione delle due figlie, a giustificazione di prelievi Ric. 2020 n. 507 sez. Seste civile - T - ud. 10-05-2022 -2- effettuati in favore di ciascuna di esse per C 10.000,00 ciascuna, mentre (e) il residuo era stato giustificato dalla documentazione bancaria incrociata; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasta intimata SILVANA TASSINARI' che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla I. n. 136 del 2018; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l'art. 32, I comma, n.

2) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in una con l'art. 2697, le II comma, c.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che:

1) la rettifica del valore imponibile dell'atto di compravendita registrato non potesse ritrarre sufficiente fondamento dagli elementi addotti dall'Amministrazione;

2) i prelevamenti registrati sui conti intestati alla contribuente fossero stati giustificati da quest'ultima; che il motivo è fondato; che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio Ric. 2020 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6- 5, 9.5.2017, n. 11270, Rv. 644166-01); che, in particolare, nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che, tuttavia, non può consistere nei soli valori O.M.I. - i quali rappresentano uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idoneo solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (arg. da Cass., Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707) - che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2155, Rv. 652213-01;

Cass., Sez. 5, 16.6.2021, n. 16957, Rv. 661712-01); che il medesimo principio, con orientamento condiviso, è stato applicato anche all'imposta di registro, sempre con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea (Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655, Rv. Ric. 2020 n. 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- 657461-01; Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11439, Rv. 648075 - 02 ); che, dunque, il ruolo delle quotazioni 0.M.I., ai fini dell'accertamento di un maggior valore, è rimasto invariato anche dopo l'introduzione della legge comunitaria citata, continuando le stesse ad avere valore meramente indiziario e ad aver rilievo i criteri richiamati dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986; che, tanto premesso, rileva la Corte che dall'avviso di accertamento, come dalle difese articolate nei precedenti gradi di giudizio (riprodotti, l'uno e le altre, in ricorso ial fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) emerge che (a) l'Ufficio aveva effettivamente supportato le risultanze O.M.I. con un altro elemento di valutazione, rappresentato dalle indagini bancarie, le quali (b) hanno consentito di appurare che, quantomeno una parte dei prelievi in contanti effettuati dalla contribuente in prossimità del rogito ed eccedenti la misura di C 25.000,00 non avrebbe trovato alcuna giustificazione, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento "in nero" di parte del prezzo; che, a tale ultimo riguardo, effettivamente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 1, quintultimo cpv.) )i-- (impugnata f emerge che "la contribuente ha giustificato gran parte delle somme ritenut[e] dall'ufficio presuntivamente acquisto...": sicché i valori O.M.I. non appaiono l'"unico elemento generico portato dall'Ufficio a proprio favore" (cfr. motivazione, p. 2, penultimo cpv.), essendo l'avviso di accertamento ulteriormente corroborato da questa differenza di prelevamenti rimasta indimostrata;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e Ric. 2020 n. 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente gi