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Ordinanza — n. 21509/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer to use prior annulment judgment against tax authority's debt collection notice against solidary co-obligor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Regional Tax Commission's rejection of Rosanna Seno's appeal against a tax collection notice. Seno argued that a prior judgment annulling the underlying tax assessment, which was solidary with her company, should bar the tax authority from collecting the debt. The court held that because the tax process is constitutive and the prior judgment was based on objective illegality rather than personal reasons, it binds the tax authority and allows Seno to oppose the payment claim.

Regesto Legislator

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Art. 1306, comma 1 c.c.; Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le condizioni di giudicato, assenza di giudicato pregresso, tempestività dell'eccezione e assenza di ragioni personali.

Parole chiave

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tributary res judicata solidary co-obligors tax collection notice constitutive process objection to payment art 1306 civil code tax assessment annulment trasferimento dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1306, comma 1 c.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 20 d.P.R. 131/86
l'avviso veniva annullato perché emesso a seguito della riqualificazione dell'atto suddetto -illegittimamente opera in violazione dell'art. 20 del d.P.R.131/86 in base ad elementi estrinseci- come atto costitutivo di una nuova società italiana con conferimento di beni da parte della socia Rosanna Seno;
artt. 2909 c.p
con il secondo motivo di ricorso viene sollevata, sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, ordinanza n. 3204 del 09/02/2018
Cass. ordinanza 18154 del 5 luglio 2019
il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale" (Cass. ordinanza 18154 del 5 luglio 2019).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29745-2020 proposto da: SENO ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LUCCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLETTA SPINELLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 472/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 29745 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che:

1. con sentenza della CTR della Lombardia n.4928 del 2019, definitiva dal 14 settembre 2020, veniva annullato, su ricorso della società semplice Camia di Rosanna Seno e C., l'avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale dall'Agenzia delle Entrate notificato alla società semplice nonché a Rosanna Seno, in relazione alle formalità relative ad un atto di trasferimento in Italia della sede della società di diritto svizzero Camia S.A. con contestuali sottoposizione alla legge italiana, mutamento dello statuto e del nome della società, divenuta Camia di Rosanna Seno e C., soc. semplice;

2. l'avviso veniva annullato perché emesso a seguito della riqualificazione dell'atto suddetto -illegittimamente opera in violazione dell'art. 20 del d.P.R.131/86 in base ad elementi estrinseci- come atto costitutivo di una nuova società italiana con conferimento di beni da parte della socia Rosanna Seno;

3. durante il procedimento instaurato dalla società semplice Camia di Rosanna Seno e C., l'Agenzia delle Entrate notificava a Rosanna Seno la cartella n.068201800157456 per il pagamento delle somme portate nell'avviso di liquidazione, oltre sanzioni, interessi e spese;

4. Rosanna Seno impugnava la cartella davanti alla CTP di Milano sostenendo che l'avviso di liquidazione sotteso alla cartella era stato emesso nei suoi confronti solo per effetto dell'illegittima riqualificazione dell'atto societario sottoposto a registrazione e doveva essere considerato nullo. La CTP rigettava il ricorso ritenendo non rientrasse nella propria "competenza valutare l'eventuale illegittimità di un avviso di liquidazione regolarmente notificato";

5. Rosanna Seno proponeva appello ribadendo quanto sostenuto in primo grado;

6. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia rigettava l'appello sul motivo già posto a base della decisione appellata;

7. Rosanna Seno ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR;

8. l'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione" tardiva; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la "violazione o falsa applicazione dell'art. 57 del d.P.R. 131/86 per errata individuazione dei soggetti debitori di imposta a seguito di illegittima riqualificazione dell'atto sottoposto a tassazione dal quale è dipesa l'emissione della cartella esattoriale". La ricorrente lamenta che la CTR abbia errato nel non qualificare il vizio dell'avviso come determinativo di radicale nullità dell'atto e quindi nel ritenere quel vizio non deducibile anche con l'impugnazione della cartella e da ultimo nel non annullare la cartella in quanto basata su atto nullo;

2. con il secondo motivo di ricorso viene sollevata, sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.p.c. e 324 c.p.c.", l'eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza emessa dalla CTR della Lombardia con n.4928/18 in causa tra la società Camia e l'Agenzia delle Entrate, di annullamento dell'avviso sotteso alla cartella esattoriale impugnata de qua;

3. il secondo motivo di ricorso è fondato. E' stato affermato che: "In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento" (Cass. Sez. 5-, ordinanza n.3204 del 09/02/2018). E' stato altresì precisato che: "Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni:

1) la sentenza sia passata in giudicato;

2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore;

3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto);

4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale" (Cass. ordinanza 18154 del 5 luglio 2019). Nel caso di specie è indubbio che le quattro condizioni sussistano: la sentenza di annullamento dell'avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata dalla ricorrente, resa dalla CTR della Lombardia con n.4928/2019 in favore della società Camia, obbligata in solido con la ricorrente al pagamento delle somme portate nell'avviso, è passata in giudicato il 14 settembre 2020 (v.copia autentica della sentenza suddetta, con attestazione di passaggio in giudicato, allegato n.2 al ricorso per cassazione); non si è già formato un giudicato tra la ricorrente e il creditore riguardo all'avviso di liquidazione.

Quest'ultimo non è stato dalla ricorrente neppure impugnato; l'eccezione di giudicato è stata tempestivamente sollevata con il ricorso per cassazione. L'eccezione non avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio esitato nella sentenza impugnata resa il 18 febbraio 2020; il giudicato non è fondato su ragioni personali della società Camia bensì sulla oggettiva illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/86. La ricorrente può quindi avvalersi del giudicato favorevole per opporsi alla pretesa di pagamento avanzata con la cartella il cui presupposto è venuto meno;

4. il motivo in esame deve essere accolto e, restando il primo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere ed è pertanto possibile decidere la causa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;

6. le spese sono compensate in ragione della sopravvenienza della decisione sull'avviso di liquidazione; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;