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Ordinanza — n. 21363/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as tax court error was factual, not legal, requiring revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21363/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the lower court's decision to dismiss the case was based on a factual error regarding the completion of a tax settlement procedure. The taxpayers argued this constituted a misapplication of the law, but the Court held that the error lay in the court's assessment of documentary evidence rather than a legal interpretation. Consequently, the correct remedy for such a factual mistake is a request for revocation, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment declaring a case extinguished due to a factual error regarding the existence of a prerequisite fact is subject to revocation under Art. 395, n. 4, rather than cassation under Art. 360, n. 3, as it involves a false perception of reality rather than a violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual error vs legal error request for revocation tax court judgment procedural remedy selection accoglimento parziale del contribuente estinzione della rendita d'invalidità ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciava violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una istanza per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e non un ricorso per Cassazione ex art.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
Le parti contribuenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto le società contribuenti avevano affermato di avere aderito ai sensi dell'art. 6 del D.L.
art. 360 cod. proc. civ
11-05-2022 -4- il presupposto di fatto per l'applicazione della suddetta norma (consistente nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata) che non può essere oggetto di ricorso presso la Corte di Cassazione ex art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4893 del 2016
Cass. n. 20013 del 2020
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27545-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ELETTROLAZIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MOSCARDINO LUCA; - C017tfOriCOITente - contro SOLEWA1 1 SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2701/21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: le parti contribuenti proponevano separati ricorsi avverso un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativa all'anno di imposta 2014 in relazione ad un atto di cessione di ramo d'azienda. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie contro deduzioni; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso delle parti contribuenti rideterminando l'imposta; L'Agenzia delle Entrate proponeva appello rilevando la correttezza della tassazione applicata nel provvedimento impositivo.

Le parti contribuenti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto le società contribuenti avevano affermato di avere aderito ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 alla definizione agevolata relativa al suddetto avviso di rettifica e liquidazione e, a tal fine, depositavano le relative istanze con allegate la ricevuta di accettazione e consegna e quietanze di pagamento delle rate relative all'importo dovuto.

Ric. 2021 n. 27545 sez. MT ud. 11-05-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre Elettrolazio s.p.a. si costituiva con controricorso e l'Agenzia delle entrate Riscossione non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, per avere la sentenza impugnata dichiarato l'estinzione del giudizio, pur a fronte del mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata, avente in realtà ad oggetto un contenzioso diverso da quello di cui trattasi in quanto con la domanda di definizione agevolata depositata in atti è indicato, quale provvedimento di cui si chiede la definizione, l'avviso di liquidazione 2016/ORA00002 e il giudizio pendente è il procedimento della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17808 del 2016, mentre nel presente giudizio la società Solewatt impugnava invece l'avviso n. 20141T022117000, con contenzioso incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17524 del 2016 e la società Elettrolazio impugnava il medesimo avviso con contenzioso incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli RG 17522 del 2016.

Il motivo di impugnazione è inammissibile. Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una istanza per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e non un ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, doveva infatti essere impugnata attraverso il mezzo della revocazione. Infatti, una sentenza può essere impugnata ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 Ric. 2021 n. 27545 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -3- cod. proc. civ. se, come nel caso di specie, tale sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Secondo questa Corte, infatti: l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. n. 4893 del 2016); in tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n. 20013 del 2020).

La parte ricorrente ha dunque erroneamente adito questa Corte ritenendo che la sentenza di appello avesse commesso una violazione di legge o falsamente applicato l'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ma in realtà la Commissione Tributaria Regionale della Campania non ha applicato male tale norma né ne ha travisato il senso ma ha commesso un errore di fatto che si è esplicitato nel ritenere esistente Ric. 2021 n. 27545 sez. MT - ud. 11-05-2022 -4- il presupposto di fatto per l'applicazione della suddetta norma (consistente nel perfezionamento della procedura di definizione agevolata) che non può essere oggetto di ricorso presso la Corte di Cassazione ex art. 360 cod. proc. civ.

Pertanto, poiché l'unico motivo di impugnazione è inammissibile, perde di rilievo l'eccezione di inammissibilità contenuta nel controricorso; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida, a favore della parte costituita, in euro 5.600,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nel