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Ordinanza — n. 21361/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding insufficient motivation of dividend assessment against shareholder.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding hidden dividends. The taxpayer argued the tax authority failed to provide sufficient motivation by omitting specific bank transaction details and failing to list the underlying company assessment. The court ruled that the tax authority correctly satisfied the motivation requirement by referencing the company's separate assessment, noting the shareholder had access to all relevant documents and failed to contest the company's liability.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The motivation of a tax assessment notice is valid if it clearly indicates the lack of economic substance of operations and allows the taxpayer to effectively contest the amount and nature of the debt, even if it refers to a related company assessment.

Parole chiave

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tax assessment motivation hidden dividends shareholder liability tax appeal dismissal relationem reference economic substance tax procedure code distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000
civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2476 c.c
art. 2261 c.c
600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12853 del 2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8051-2021 proposto da: DE NICOLA LUCIANO, in proprio ed in qualità di ex socio ed ex amministratore della DECO COSTRUZIONI SRL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO IANNONE; - ricorrente - COlItto AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 3939/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA , depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per il 2012 per dividendi occulti realizzati in seno alla DE.CO. Costruzioni s.r.l. previo accertamento in rettifica di maggior reddito in capo alla società; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello, affermando che l'accertamento del reddito operato in capo ai soci della DE.CO. Costruzioni s.r.l. è assolutamente idoneo a determinare la presunzione di divisione di ricavi non contabilizzati e quanto al presunto difetto di motivazione dell'accertamento ricevuto quale socio per essere stata omessa l'allegazione dell'atto presupposto, l'accertamento a carico della società era divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione ed è pertanto incongrua la doglianza della parte contribuente, socio al 50% e amministratore unico della società e legale rappresentante della stessa, la quale non aveva neanche provveduto alla regolare presentazione della dichiarazione né aveva tenuto una regolare contabilità;

Ric. 2021 n. 08051 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- la parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnata da un lato erroneamente ritenuto valido un avviso di accertamento che riproduce il contenuto essenziale del processo verbale di contestazione emesso nei confronti della società e dall'altro trascurato sia l'assenza di elementi analitici posti alla base della pretesa tributaria sia la mancata elencazione della movimentazione bancaria recuperata a tassazione, che hanno impedito alla parte contribuente di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum Ric. 2021 n. 08051 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -3- debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019); in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva (Cass. n. 20428 del 2020); in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 21126 del 2020); in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il Ric. 2021 n. 08051 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -4- potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 14275 del 2018); in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente (Cass. n. 12853 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'accertamento del reddito operato in capo ai soci della DE.CO . Costruzioni s.r.l. è assolutamente idoneo a determinare la presunzione di divisione di ricavi non contabilizzati e quanto al presunto difetto di motivazione dell'accertamento ricevuto quale socio, per essere t , stata omessa la(legazione dell'atto presupposto, l'accertamento a carico della società era divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione ed è pertanto incongrua la doglianza della parte contribuente, socio al 50% e amministratore unico della società e legale rappresentante della stessa e non aveva neanche provveduto alla regolare presentazione della dichiarazione né aveva tenuto una regolare contabilità - ha correttamente Ric. 2021 n. 08051 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -5- ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto relativo ad un accertamento a carico della società di cui la parte contribuente era socia al 50% e amministratore unico della società e legale rappresentante della stessa e non aveva neanche provveduto alla regolare presentazione della dichiarazione né aveva tenuto una regolare contabilità, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur", tenendo conto che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio ha il potere e il dovere, usando la normale diligenza, di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2021 n. 08051 sez. MT - ud. 11-05-2022 -6- n • n importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri