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Ordinanza Interlocutoria — n. 21347/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding financial sector definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order to reject the appeal, instead remitting the case to a public hearing. The tax agency argued that financial sector definitions should follow repealed regulations, while the regional commission relied on the current T.U.B. to include financial intermediaries. The court deemed the legal question too significant for a summary decision, requiring full public debate before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 33 D.L. n. 78/2010; Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal issue involves particular relevance, the court must hold a public hearing rather than issuing a summary interlocutory order.

Parole chiave

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financial sector definition tax refund claim interlocutory order dismissal public hearing requirement legal relevance threshold assistenza amministrativa fiscale internazionale responsabilità civile del consulente fiscale imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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Art. 33 D.L. n. 78 del 2010
Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'addizionale del 10% ex art. 33 del D.L.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n.
d.lgs. n. 385 del 1993
(d.lgs. n. 385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs.
d.lgs. n. 87 del 1992
385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, ancorché abrogata; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che nel testo del T.U.B.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13707-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SAMAJA MARCO NAZZARENO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREGENE 67, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA VIGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIANO COVINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2605/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell'anno d'imposta 2014, dalla società Lazard s.r.I., in qualità di sostituto d'imposta, ritenendo che tale società svolgesse di fatto esclusivamente attività di consulenza finanziaria; la contribuente proponeva appello sostenendo che ai fini dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 la definizione di settore finanziario dovesse riferirsi agli intermediari finanziari di cui al T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993) mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, ancorché abrogata; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che nel testo del T.U.B. il titolo V è dedicato letteralmente alla disciplina dei "soggetti operanti nel settore finanziario": in tale ambito l'art. 106 intitolato "albo degli intermediari finanziari", istituisce uno specifico albo riservato ai soggetti che operano "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" e nel T.U.B. non si riscontra l'individuazione di altri soggetti quali operanti nel settore finanziario, cosic:ché la nozione di settore finanziario deve definirsi come il settore composto daglli intermediari Ric. 2021 n. 13707 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- finanziari di cui al citato titolo V mentre il rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992 non trova fondamento nell'ordinamento; L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che nella definizione di settore finanziario a cui fa riferimento l'art. 33 cit. non potrebbero ricondursi le società che, come la Lazard s.r.I., forniscono attività di consulenza finanziaria.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di con