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Ordinanza Interlocutoria — n. 21346/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits VAT deduction case to public hearing due to significant legal issue requiring public session.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21346/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued the lower court erred by treating the matter as a VAT deduction right rather than a reimbursement right. The court determined the legal question's particular relevance necessitated a public session under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, n. 3 c.p.c.: When a legal issue in a cassation appeal possesses particular relevance, the court must order the case to be heard in public session.

Parole chiave

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VAT deduction right reimbursement of VAT public hearing requirement particular relevance Cassation remittal deduzione per affitto nelle prestazioni complementari affitto agricolo assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis, n. 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5762-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BECCHRI II CORRADO GIACINTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SARDI DE LETTO; - controticorrenti - avverso la sentenza n. 1834/25/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso un atto di recupero per IVA per l'anno d'imposta 2011 con il quale l'Ufficio le contestava l'indebito utilizzo di un credito IVA relativo ad opere edilizie finalizzate alla realizzazione cn un agriturismo su terreni di cui era affittuario; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il contribuente aveva diritto alla detrazione dell'IVA per lavori effettuati su terreni di cui godeva in ragione di un contratto di affitto.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria chiedendo che il ricorso fosse accolto o, in alternativa, la causa rimessa alla pubblica udienza oppure alle Sezioni unite; l'intimata si costituisce con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la sentenza impugnata Ric. 2021 n. 05762 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- erroneamente ritenuto che la materia del contendere riguardasse il diritto alla detrazione dell'IVA mentre invece si vedeva in tema di erogazione del rimborso dell'IVA. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di consiglio de