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Ordinanza Interlocutoria — n. 21345/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Regional Tax Commission regarding missing interest rate disclosure in tax payment notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21345/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the Agency of Revenue's appeal, ordering a remand to the Regional Tax Commission pending a ruling from the Supreme Court's Section of Unification. The Regional Commission rejected the taxpayer's appeal because the payment notice lacked specific interest rate details and calculation criteria required for effective defense. The Supreme Court found the lower court's reasoning dependent on a pending decision from its own Section of Unification, necessitating a remand rather than a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; When a tax payment notice lacks essential elements like interest rates and calculation criteria, the administrative body must remand the case for a decision by the Section of Unification before final judgment.

Parole chiave

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tax payment notice interest rate disclosure calculation criteria Section of Unification remand to new role effective defense IRPEF tax accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
ci'., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della quinta sezione civile
25-05-2022 -2- Ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione - ritenuta rilevante ai fini della presente decisione - delle Sezioni Unite di questa Corte, investite dall'ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della quinta sezione civile.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TANCRE' DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 2290/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 1998; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che quando, come nel caso di specie, la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo: nella fattispecie manca l'indicazione del tasso d'interesse e l'esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute.

L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui replica non replica l'intimata. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci'., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sostenendo che la cartella di pagamento era stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento contenenti tutte le informazioni necessarie per il contribuente al fine di poter esercitare il diritto di difesa.

Ric. 2021 n. 05430 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione - ritenuta rilevante ai fini della presente decisione - delle Sezioni Unite di questa Corte, investite dall'ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della quinta sezione civile.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite dall'ordinanza di rimessione n. 31960 del 5 novembre 2021 della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso n