Cassation court remands case to public hearing regarding IRAP tax base calculation involving radio frequency cession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to a public hearing under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure due to the exceptional legal relevance of the issue. The Agency of Revenue argued that various contributions must be included in the IRAP taxable base, while the taxpayer contended that the compensation for the loss of radio frequency rights constituted a non-taxable indemnity. The court decided to hold a public session because the precise interpretation of the tax base rules required immediate judicial clarification beyond written arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, 6, 7, 8, 11 of D.Lgs. n. 446/1997; Art. 380-bis, para. 3, c.p.c.: When a legal question possesses exceptional relevance, the court must convene a public hearing to ensure proper judicial examination of the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14096-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CANALE 68 VENETO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA GIOVANARD I ; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 896/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l'anno d'imposta 2012; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che la cessione della radiofrequenza televisiva, pur avvenuta su base volontaria, ha natura sostanzialmente espropriativa perché la perdita della possibilità di utilizzare la frequenza utilizzata per legge provoca una decisiva perdita di efficienza televisiva dell'azienda che basa la propria attività sulla disponibilità della banda di frequenza mediante la quale veicolare il proprio prodotto televisivo: ne consegue la sostanziale perdita di valore dell'azienda stessa e quindi un danno emergente dalla necessaria ottemperanza al dettato normativo cosicché l'indennità ricevuta ha natura risarcitoria e straordinaria erogata dallo Stato al fine di risarcire il danno emergente derivato dalla cessione delle frequenze e quindi l'IRAP non è dovuta.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2020 n. 14096 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, convertito in legge n. 98 del 2013 in quanto i contributi, di qualsiasi genere essi siano, concorrono a determinare la base imponibile a fini IRAP.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo della pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio