Italian Supreme Court remands tax appeal case to ordinary section for public hearing due to lack of immediate decisive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory request to decide the case immediately, ordering instead a remand to the ordinary section for a public hearing. The underlying dispute involves Pasquale Mercuri challenging the Calabria Regional Tax Commission's decision to reject his VAT deductions, which the tax agency argued were based on non-existent invoices linked to criminal investigation indicators. The court declined to rule on the merits because no immediate decisive evidence existed, requiring a full public trial to properly evaluate the evidentiary platform regarding the alleged criminal elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: When no immediate decisive evidence exists in a tax appeal, the case must be remanded to the ordinary section for public hearing to ensure a complete evaluation of the evidentiary platform.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25074-2020, proposto da: PASQUALE MERCURI (C.F. MRCPQL63B08D122P), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE e ANTONIO TESTA, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA FLAMINIA, n. 135, presso lo studio dell'AVV: ANTONIO IORIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a PASQUALE MERCURI un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A., I.R.A.P., addizionale comunale e regionale relative all'anno di imposta 2007, quale conseguenza del disconoscimento di costi dedotti dal contribuente nella dichiarazione, siccome ritenuti dall'Ufficio relativi a fatture per operazioni inesistenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 3213/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 338/2020, depositata il 22.1.2020, in riforma della gravata decisione, accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, alla luce dell'intervenuto deposito di una copia della notizia di reato che era stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Cosenza, in cui si dava atto degli esiti della verifica fiscale eseguita dall'Ufficio nei confronti della PUBBLISPAZIO DI SANTELLI FRANCESCO, emergevano elementi che rappresentavano un'idonea piattaforma indiziaria in ordine all'inesistenza delle operazioni portate dalle fatture in contestazione; sicché, avendo l'Ufficio assolto al suo onere probatorio, spettava al contribuente l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria. che avverso tale decisione PASQUALE MERCURI ha proposi:o ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex Ric. 2020 n. 25074 sez.
Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ritenuto che non sussiste immediata evidenza decisoria; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendosene la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione civile - Tributaria, per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci