Cassation Court remands case to new hearing pending Supreme Court decision on tax appeal admissibility extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new hearing to await the decision of the Supreme Court on a pending question of law. The taxpayer challenged the Regional Tax Commission's rejection of her appeal, arguing the Commission failed to address her complaint regarding the late filing of the initial tax assessment. The Court suspended the proceedings because the admissibility of the tax appeal depends on a recent legislative change that the Supreme Court must now interpret.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973: When a pending case depends on the interpretation of a new statute extending admissibility restrictions, the Court of Cassation must remand the case to a new hearing pending the Supreme Court's decision on the question of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro DONATELLA BIANCHIN (C.F. BNCDTL73D54E472I), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ENZO TOSTI, unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.LE MAZZINI, n. 13, presso lo studio dell'AVV. VINCENZO SCHETTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che DONATELLA BIANCHIN impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, SE!Z. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'1.8.2019, rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.
CiV., DONATELLA BIANCHIN; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddil:torio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) dell'omissione di pronunzia ex art 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la C.T.R. rispetto ad un motivo di gravame con cui era stata eccepita la tardività del ricorso introduttivo relativo al ruolo formato sulla base dell'avviso di accertamento n. TKF011101157/2013; Ric. 2020 n. 9694 sez.
Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata, per inesistenza della motivazione, non avendo la C.T.R. preso in considerazione il motivo di appello relativo alla eccepita tardività dell'originario ricorso introduttivo del giudizio; che, a seguito di ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526, pende innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla I. n. 215 del 2021, del comma 4 -bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se