Cassation Court remits tax dispute over simplified settlement to lower section due to pending main case connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the incidental proceeding regarding a simplified tax settlement to the Fifth Civil Section. The appellant argued that defects in the tax assessment notice affected the entire tax relationship, not just the payment order, while the tax authority offered no defense. The Court ruled that because the underlying tax assessment was already contested and the main case regarding the payment order was pending before the Fifth Section, the two proceedings are connected and must be joined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 12, d.l. n. 219/2018: When an incidental request for simplified tax settlement is filed during pending litigation over the same tax relationship, the Court must remit the case to the section hearing the main dispute to ensure procedural unity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA (N7C'9,L)(k57-,3kn . sul ricorso 2884/2019 proposto da: C.P.S. Sistemi Archimede s.r.I., con sede in Guidonia Montecelio (C.F.: 05949571003), in persona del legale rappresentante pro tempore Gatti Giovanni, nato a Celano (AQ) il 2 giugno 1947, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti. Marco La Motta (C.F.: LMTMRC71L25H501F) e Simone Ciccotti (C.F.: CCCSMN64H06H501C) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62, in forza di procura speciale estesa in calce ai ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma; - intimata - - avverso il diniego alla definizione agevolata della controversia; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. La C.P.S Sistemi Archimede s.r.l. proponeva, avverso il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria reso dall'Agenzia delle Entrate, ricorso ex art. 6, comma 12, di. 219/2018, davanti a questa Corte, presso la quale pende il giudizio nr. 2884/2019 avente ad oggetto la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di somme, originariamente avanzate con l'atto di recupero crediti per incrementi occupazionali, oggetto di impugnazione da parte del contribuente, dalla quale era scaturito il giudizio conclusosi con provvedimento di estinzione per mancata riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio.
Si sostiene che con l'impugnazione dell'estratto del ruolo sono stati dedotti vizi che non investono esclusivamente la cartella di pagamento, ma riguardano l'intero rapporto tributario e, quindi, anche il prodromico avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore nel senso di disporre la rimessione della causa alla V Sezione, dinanzi alla quale è pendente il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa, proposta dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, in accoglimento dell'impugnazione proposta, ha statuito, tra l'altro, la nullità della iscrizione a ruolo per mancanza dell'atto ad essa prodromico.
Ritenuto in diritto Nella fattispecie in esame, l'atto impositivo prodromico è stato impugnato dalla contribuente e il conseguente processo si è estinto in conseguenza della mancata riassunzione presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 2650/2012, depositata il 22/2/2012, che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio. A seguito del consolidamento dell'accertamento, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo del tributo. La presente domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. dalla I. n. 136/2018) è stata Formulata dalla contribuente in pendenza della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, della quale la medesima asserisce esserne venuta a conoscenza non con la notifica, ma con la richiesta di esame dell'estratto del ruolo, riferito al prodromico atto di recupero crediti per incrementi occupazionali.
Sussistono evidenti ragioni di connessione tra l'impugnazione del diniego opposto alla domanda di definizione agevolata e la controversia principale già pendente dinanzi alla V Sezione civile, ragion per cui anche il presente procedimento incidentale va rimesso a quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rimette il presente procedimento alla V Sezione, dinanzi alla quale già pende il giudizio principale contraddistinto dal n. 2884/2019 rg. Così deciso in Roma